Rinuncia all’appello irrituale e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9610 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello che non sia stata previamente notificata alle controparti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., non determina l’estinzione del giudizio nelle forme tipiche. Essa costituisce tuttavia atto univoco espressivo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In presenza di tale dichiarazione il giudice, in forza del principio dispositivo, non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., desumendo dall’intervento di fatti o atti univoci argomenti di prova della caduta dell’interesse. I termini dell’art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti sono perentori e la loro violazione rende gli atti inutilizzabili, da considerarsi tamquam non essent.
Il Fatto
A seguito di un esposto del Codacons, l’Enac aveva costituito un gruppo di lavoro per verificare le policy delle compagnie aeree sulle Special Categories of Passengers (minori e persone con mobilità ridotta). Dall’istruttoria era emerso che la scelta del posto era considerata servizio extra a pagamento e che il sistema di check in non garantiva l’effettiva vicinitas tra passeggero e accompagnatore, operando come mero criterio di preferenza. L’Enac adottava quindi la disposizione 63/2021, imponendo ai vettori di assegnare gratuitamente all’accompagnatore un posto vicino alla persona protetta, con ripetibilità del sovrapprezzo per i viaggi successivi.
La compagnia aerea impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con la sentenza della Sezione Terza n. 7554/2023. Proposto appello, nelle more la società depositava una nota di rinuncia controfirmata dall’Enac, con richiesta di compensazione delle spese. Il Codacons si costituiva con atto di mero stile e depositava memoria di replica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un vizio di forma: la rinuncia non risulta notificata alle controparti, compreso il Codacons, nel termine di dieci giorni prima dell’udienza prescritto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.. La dichiarazione non può perciò produrre l’effetto estintivo tipico del processo.
Tale rilievo non esaurisce la questione. L’atto va qualificato come espressione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’appello. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della caduta dell’interesse. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2441 del 2024, Cons. Stato, Sez. V, n. 2090 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9946 del 2022.
Il principio dispositivo impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. In presenza di una dichiarazione espressa di non voler più ottenere la decisione del gravame, il Collegio non può scrutinare il merito né attivarsi d’ufficio, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa: l’improcedibilità dell’appello.
Sul versante delle spese, la compensazione si giustifica per l’accordo intervenuto tra appellante ed Enac e perché le difese del Codacons si sono risolte in una mera memoria di rito. La memoria di replica è esclusa: mancava una memoria diretta dell’appellante cui replicare, poiché quella dell’Enac proveniva da un soggetto portatore del medesimo interesse, e il deposito è comunque avvenuto oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a..
Il Collegio ribadisce che i termini dell’art. 73 c.p.a. sono perentori, espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice. La loro violazione comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti tardivi, da considerarsi tamquam non essent, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4432 del 2024, Cons. Stato, Sez. V, n. 7359 del 2023, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3610 del 2024 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 147 del 2022.
Nota della Redazione
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