Il diniego di condono è vincolato se la documentazione è incompleta (Cons. Stato n. 9674 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione della documentazione richiesta dall’amministrazione per l’istruttoria della pratica di condono, reiteratamente sollecitata e non integrata neppure nel corso del giudizio, esclude la formazione del silenzio assenso e rende vincolato il diniego di sanatoria. Il privato non può invocare alcun legittimo affidamento sull’accoglimento dell’istanza, poiché il condono è concedibile solo in presenza dei requisiti di legge, tra cui la completezza documentale. Il diniego è sufficientemente motivato con l’indicazione dell’assenza dei requisiti, senza necessità di esplicitare ragioni di interesse pubblico ulteriori. La disposizione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio, e non compete all’amministrazione valutare d’ufficio la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di condono relativa a un fabbricato a due piani per civile abitazione. Il diniego si fondava su due ragioni: la carenza della documentazione necessaria all’istruttoria, richiesta con ripetute note dal 1986 al 2014, e l’insistenza di una porzione del manufatto su suolo demaniale marittimo senza concessione. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il TAR respingeva il ricorso. La ricorrente proponeva appello, deducendo l’incompletezza solo apparente delle richieste comunali, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, l’illegittimità della sanzione pecuniaria e l’incostituzionalità dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, di contenuto parzialmente sovrapponibile, e li ritiene infondati. Quanto alla sentenza penale invocata dalla ricorrente, il Collegio rileva che essa ha assolto il dante causa per il reato di abusiva occupazione di suolo demaniale con riguardo a due piattaforme di cemento, e non alla porzione di fabbricato oggetto dell’istanza di sanatoria. Il profilo è comunque irrilevante per la natura plurimotivata del provvedimento e per la fondatezza dell’ulteriore ragione di diniego.

Dalla documentazione emerge che la ricorrente non ha prodotto quanto reiteratamente richiesto, tra cui il certificato di idoneità statica e sismica in originale vidimato. La nota del 1° dicembre 2014 conteneva solo parte degli atti, e la perizia giurata era in copia anziché in originale, oltre a riportare superfici e volumi superiori a quelli indicati nell’istanza. Il parere di sanabilità e la comunicazione del 2015 non comprovano la completezza della pratica, limitandosi il primo ad attestare l’assenza di contrasto con i vincoli e la seconda a riguardare l’autorizzazione paesaggistica.

La mancata trasmissione dei documenti, più volte sollecitati, esclude la formazione del silenzio assenso e rende vincolato il diniego. Tale profilo osta alla configurabilità di un legittimo affidamento, richiamando il Collegio il precedente Cons. Stato, sez. VII, n. 5606 del 2024, secondo cui il diniego è motivato con l’indicazione dell’assenza dei requisiti senza necessità di ulteriori ragioni di interesse pubblico. La censura sull’asserita confusione tra pratiche di condono è inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., non essendo stata formulata in primo grado.

Sulle restanti doglianze il Collegio richiama la propria sentenza n. 2033 del 2025, resa su appello di tenore analogo della stessa ricorrente: è infondata la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, trattandosi di atto vincolato; è infondata la censura sull’omessa applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, avendo l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 valore eccezionale e derogatorio; è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4-bis, che sanziona l’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’appello è respinto, con reiezione dell’istanza istruttoria e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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