Il ri-trasferimento del bene demaniale inutilizzato richiede un titolo formale (Cons. Stato n. 9685 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato utilizzo del bene immobile trasferito a titolo gratuito al comune ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013 non determina la retrocessione automatica del cespite al Demanio. Il ritorno del bene all’ente conferente richiede un titolo di segno contrario all’originario decreto di assegnazione, adottato all’esito di un sub-procedimento amministrativo di accertamento con efficacia costitutiva e destinato alla trascrizione. La soluzione opposta violerebbe il principio di continuità delle trascrizioni e di certezza dei traffici immobiliari, lasciando indeterminato il momento del passaggio della titolarità e dei connessi obblighi custodiali e manutentivi. Il silenzio serbato dall’Agenzia sull’istanza di proroga non integra silenzio rigetto, né le risultanze catastali assumono rilievo decisivo in presenza di un titolo certo.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio aveva trasferito al comune, con decreto del 4 dicembre 2014 e contestuale verbale di consegna, alcune particelle su cui insiste un ponte, in forza dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013. Nel 2017 l’Agenzia avviava il monitoraggio triennale sull’utilizzo del compendio; il comune presentava istanza di proroga, rimasta senza riscontro.

Il Commissario Straordinario del comune ordinava poi la messa in sicurezza del ponte, inibendo ogni accesso, sul presupposto che il bene fosse già rientrato ope legis nella proprietà statale per inutilizzo. Il TAR Basilicata annullava l’ordinanza, escludendo la retrocessione. Il comune propone appello lamentando l’error in iudicando e la violazione del comma 5 della norma richiamata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo. La tesi dell’appellante si fonda su un automatismo che l’ordinamento non contempla: esso prevede modi di acquisto ex lege, ma non modi di estinzione automatici del diritto di proprietà, che il codice civile configura come tendenzialmente perpetuo.

Il punto decisivo è la pubblicità immobiliare. Per l’opponibilità degli atti traslativi su immobili serve la trascrizione, che deve garantire continuità nel passaggio dei beni da un titolare all’altro. L’art. 4 del decreto di trasferimento conferma indirettamente l’esigenza di un titolo da trascrivere anche per il ritorno del bene: diversamente, il secondo episodio traslativo avverrebbe in via informale.

La Corte valorizza anche il dato testuale. Il comma 5 richiede che l’inutilizzo “risulti”, verbo che implica un’accertamento e un’attività istruttoria affidata all’Agenzia. Ne segue la necessità di un provvedimento formale con valore di accertamento costitutivo, idoneo alla trascrizione. La de-formalizzazione lascerebbe indeterminato il momento del ritorno della titolarità e dei relativi obblighi custodiali, con rischio di lacune nell’individuazione del responsabile per danni a terzi.

Nel caso concreto manca qualsiasi provvedimento di ritrasferimento; l’ordinanza comunale è quindi illegittima per travisamento dei presupposti e violazione di legge, essendo stata adottata da chi non era proprietario né aveva la disponibilità del bene. Il Collegio dubita inoltre che ricorressero i presupposti del non utilizzo, avendo il comune presentato istanza di proroga con l’intenzione di valorizzare le particelle. Il silenzio dell’Agenzia non integra silenzio rigetto, e le risultanze catastali hanno rilievo solo sussidiario, come chiarito da Cass. civ., II, ord. 6 luglio 2017, n. 14020. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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