Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per l’indennizzo ex l. 210/1992 (TAR Sardegna n. 336 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando, accertato con sentenza passata in giudicato il diritto all’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 210/1992, l’amministrazione non abbia spontaneamente eseguito il decisum. L’assegnazione alle parti di un termine in camera di consiglio per permettere all’amministrazione di adempiere non sana l’inerzia: decorso inutilmente il termine, il Collegio dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. Alla scadenza infruttuosa del nuovo termine, il commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale pro tempore dell’amministrazione, compie gli atti necessari all’esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’inerzia anteriore alla proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, unitamente al rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto all’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 210/1992 per un danno irreversibile da epatite post-trasfusionale, ascrivibile all’ottava Categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute alla corresponsione dell’assegno non reversibile, integrato dall’indennità integrativa speciale, con decorrenza dal 1.4.2014, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 421/1992, e alla rifusione delle spese di lite.

Passata la sentenza in giudicato, la parte ha lamentato la mancata esecuzione spontanea e ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento delle spese. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 il Collegio, su richiesta concorde delle parti, ha assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni per ottemperare. Alla successiva camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa.

Il Tribunale rileva che è incontroverso come, malgrado l’assegnazione di quel termine ultimativo, la sentenza del Tribunale di Cagliari sia rimasta inattuata. Su questa premessa il ricorso è dichiarato fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato.

Il Collegio ordina al Ministero della Salute di dare integrale ottemperanza nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il commissario ad acta è individuato nel Segretario Generale pro tempore del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’ufficio.

Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di trenta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente e avvalendosi del supporto della struttura amministrativa ministeriale. Il suo compenso è posto a carico della parte inadempiente e sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione di apposita documentazione.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio rileva che l’inadempimento non era controverso già al momento della presentazione del ricorso: il Ministero è pertanto condannato al pagamento delle spese, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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