PEC non presidiata e soccorso istruttorio: errore scusabile e obbligo di riesame (Cons. Stato n. 9700 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione non può ritenere priva di riscontro una richiesta di integrazione documentale quando la risposta sia stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quello che il bando indica come unico idoneo, se la disciplina della procedura non è chiara e univoca e la richiesta medesima non contiene avvertenze circa l’inidoneità dell’indirizzo mittente a ricevere risposte. In tale ipotesi l’esclusione della documentazione integrativa integra eccesso di potere e viola il canone di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che impone di valutare il materiale istruttorio effettivamente acquisito. Il riconoscimento dell’errore scusabile in favore dell’istante determina, quale effetto conformativo, il dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza tenendo conto della documentazione trasmessa.

Il Fatto

Una società agricola partecipa a un avviso pubblico regionale, pubblicato dall’INAIL, per il finanziamento della sostituzione di mezzi di produzione agricola obsoleti. Il progetto è inserito tra quelli finanziabili, ma la verifica istruttoria si conclude con un giudizio di non finanziabilità, fondato su carenze documentali e sul mancato riscontro alla richiesta di integrazioni.

La società impugna il diniego davanti al TAR Basilicata, sostenendo di aver trasmesso la documentazione con una comunicazione PEC. Il Tribunale respinge il ricorso, rilevando che non sarebbe stata provata la trasmissione e che gli adempimenti non potevano essere sostituiti da autocertificazioni. Propone quindi appello la società, deducendo il mancato esame delle PEC depositate in giudizio e la prova della piena proprietà dei mezzi da rottamare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene condivisibile il primo e assorbente profilo di censura: il mancato esame dell’integrazione documentale inviata in riscontro alla richiesta istruttoria, successiva al preavviso di rigetto. Il TAR aveva escluso la prova dell’invio; l’appellante ha prodotto in secondo grado la ricevuta di consegna, mentre l’Amministrazione ha replicato che la trasmissione era avvenuta a un indirizzo PEC diverso, non presidiato e non previsto dall’avviso.

La questione si sposta quindi sull’idoneità dell’indirizzo utilizzato. La Corte ritiene ammissibile la nuova documentazione, non configurandosi violazione del divieto di nuove prove di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a., poiché essa afferisce alla fase procedimentale anteriore al provvedimento impugnato e rientra negli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Il motivo è fondato quanto meno per il mancato riconoscimento dell’errore scusabile.

La Corte valorizza più circostanze: l’INAIL, in primo grado, aveva affermato che nessuna PEC era pervenuta, mentre in appello ammette la spedizione contestando solo l’idoneità dell’indirizzo; la disciplina della procedura non era né chiara né univoca nell’individuare un unico indirizzo valido per la fase istruttoria; la PEC era stata inviata all’indirizzo dal quale proveniva la richiesta di integrazione; la richiesta non conteneva avvertenze sull’inidoneità a ricevere risposte; l’Amministrazione non ha provato né il messaggio di mancata consegna né il carattere non presidiato dell’indirizzo.

Su queste basi, anche in applicazione del canone di buona fede, il provvedimento è illegittimo nella parte in cui ha omesso di esaminare gli ulteriori elementi prodotti in riscontro alla specifica richiesta, solo perché pervenuti a un indirizzo PEC diverso da quello asseritamente unico. Nello stesso senso la Corte richiama il punto di vista dell’ANAC (delibera n. 345 del 27 aprile 2021) sulla potenziale attitudine della rigorosa distinzione tra gli indirizzi PEC a indurre in errore i concorrenti.

L’accoglimento ha carattere assorbente degli ulteriori motivi. L’appello è quindi accolto e, per l’effetto, il ricorso di primo grado nei limiti indicati, con rimessione in termini dell’istante in relazione al soccorso istruttorio e conseguente valutazione dell’istanza alla luce dei chiarimenti presentati. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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