Parere consultivo tardivo e dovere dell’amministrazione di procedere (Cons. Stato n. 9703 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attività consultiva nel procedimento amministrativo, la decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ovvero senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, determina il dovere dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. Tale regola opera tanto per il parere obbligatorio quanto per quello facoltativo, in forza del meccanismo unitario delineato dall’art. 16, comma 2, legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. f), d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. L’uso della forma verbale “procede” non vale a connotare l’azione in termini di facoltatività, poiché una lettura siffatta contrasterebbe con l’obbligo di conclusione del procedimento, non essendo legittimo protrarre sine die l’iter in attesa del parere. La tesi che ravvisa nella norma una mera facoltà dell’amministrazione è pertanto errata.
Il Fatto
L’appellato aveva partecipato a una procedura concorsuale pubblica per il reclutamento a tempo determinato di personale non dirigenziale, con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi di politica di coesione. Impugnava l’esito della prova scritta, nel quale aveva conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneità, deducendo l’erronea somministrazione di un quesito duplicato e la presenza di un ulteriore quesito, il n. 27, ritenuto erroneo o fuorviante.
Il quesito contestato verteva sulla risposta da dare in ordine alle conseguenze della decorrenza del termine senza comunicazione del parere obbligatorio di un organo consultivo. Il candidato aveva optato per la soluzione dell’obbligo di procedere, giudicata errata dalla Commissione, che riteneva corretta la risposta improntata alla facoltà. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso limitatamente al quesito n. 27. L’Amministrazione proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico motivo di appello, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 16 legge n. 241/1990 e dell’art. 12 delle preleggi. L’appellante sosteneva che la forma verbale “procede”, priva dell’ausiliare “deve”, deponesse per la natura facoltativa dell’azione, e che l’assenza di una sanzione a carico del funzionario inadempiente confermasse tale lettura.
La Corte muove dall’esame sistematico della disposizione. Il primo comma impone agli organi consultivi di rendere i pareri obbligatori entro un termine determinato e, per i pareri facoltativi, di comunicare il termine di rilascio. L’impostazione è dunque volta all’acquisizione del parere entro una tempistica certa.
Il secondo comma, nel testo novellato, stabilisce che in caso di inottemperanza del termine per il parere, obbligatorio o facoltativo, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Ne emerge, secondo il Collegio, un meccanismo unitario: un dovere di procedere a fronte dell’evento costituito dall’inottemperanza del termine.
La lettura proposta dall’appellante viene giudicata in contrasto con l’obbligo di conclusione del procedimento. Non è legittimo protrarre sine die l’iter in attesa del parere facoltativo. L’obbligatorietà di procedere in caso di mancata espressione del parere facoltativo emerge quindi con sufficiente chiarezza dal testo della disposizione, risultando errata la tesi dell’Amministrazione.
Il Collegio dichiara poi non rilevante l’incongruenza delle conclusioni dell’atto di appello, che richiamavano una sentenza e un appellato diversi, dato non rilevato da controparte. In un’ottica sostanzialistica, la volontà dell’appellante resta chiara per il richiamo alla notificazione dell’atto che reca in allegato la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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