Il diniego di condono non impugnato consolida l’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 976 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che richiami espressamente il provvedimento di diniego della sanatoria edilizia, ritualmente notificato e non tempestivamente impugnato, è definitivamente consolidata, con la conseguenza che il ricorso avverso di essa è inammissibile per tardività dell’impugnazione del presupposto. La circostanza che sia stata presentata una seconda istanza di condono non elide l’onere di impugnare il diniego relativo alle opere già negate, quando il provvedimento repressivo riguardi esclusivamente tali opere e non quelle oggetto della diversa istanza. La dedotta violazione delle garanzie procedimentali è infondata, avendo l’ordine di demolizione natura di atto vincolato. Il giudice dell’appello conferma il giudizio di inammissibilità anche per i motivi aggiunti, in assenza di autonome censure avverso gli atti successivi impugnati per illegittimità derivata.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione di due corpi di fabbrica realizzati su un terreno in Lipari, unitamente ad altri atti del procedimento repressivo, tra cui il verbale di accertamento dell’inottemperanza e l’ordinanza di acquisizione delle opere al patrimonio comunale. La ricorrente assumeva di aver presentato una sola istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 e di aver ricevuto una comunicazione favorevole della Commissione edilizia comunale.

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente aveva presentato due distinte domande di condono: la prima ai sensi della legge n. 47/1985, avente ad oggetto i due corpi di fabbrica poi demoliti; la seconda ai sensi della legge n. 724/1994, relativa a vani magazzino, un vano cucina e due tettoie. Il diniego di sanatoria afferente le opere principali, notificato e non impugnato, non era stato opposto nel termine. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’identità delle opere oggetto delle due istanze di condono. L’appellante sosteneva che la seconda istanza fosse stata presentata «cautelativamente» per sanare lo stesso abuso già oggetto della prima domanda, oltre a un ulteriore ampliamento. La Corte ritiene invece che la ricostruzione del TAR sia obiettivamente corretta e non suscettibile di diversa lettura.

L’argomento decisivo è testuale: l’ordinanza di demolizione richiama espressamente la nota di rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e descrive le sole opere principali, senza includere i vani e le tettoie oggetto della seconda istanza. A ciò si aggiunge la verificazione tecnica disposta in appello, che ha inequivocabilmente chiarito come le opere del primo e del secondo condono siano «ben distinte» e trattate separatamente nel corso dell’istruttoria comunale. Irrilevante diventa, quindi, la circostanza del progetto unitario trasmesso agli enti per i pareri.

Su questa base la Corte conferma l’inammissibilità del ricorso di primo grado: il diniego di condono, notificato e non ritualmente impugnato, non è più contestabile, e con esso si è consolidata l’ordinanza di demolizione che ne costituisce atto consequenziale. Né risultano autonome censure avverso gli atti successivi, impugnati soltanto per illegittimità derivata.

Quanto al motivo sulla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, il Collegio lo reputa infondato in ragione della natura di atto vincolato dell’ordinanza di demolizione, che non richiede la valutazione comparativa degli interessi tipica degli atti discrezionali.

L’appello è quindi respinto. Le spese di lite sono poste a carico dell’appellante e liquidate in favore del Comune; le spese del verificatore sono poste a carico solidale delle parti nei rapporti esterni e a esclusivo carico dell’appellante nei rapporti interni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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