Contributo di costruzione dovuto solo se c’è incremento del carico urbanistico (TAR Emilia-Romagna n. 66 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio. Ove tale trasformazione non si realizzi, il pagamento è privo della causa dell’originaria obbligazione e sorge, ex art. 2033 c.c., l’obbligo dell’Amministrazione di restituire le somme corrisposte. Il diritto alla ripetizione sorge non solo quando la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche quando il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. La sola demolizione di una porzione dell’edificio esistente, comportando semmai un decremento del carico urbanistico, non integra l’utilizzo del titolo edilizio. In sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo accerta il rapporto obbligatorio pecuniario anche a prescindere dall’impugnazione del diniego di rimborso.

Il Fatto

Il curatore fallimentare di una società aveva ottenuto dal Comune di Bologna un permesso di costruire per un intervento di nuova edificazione previa demolizione di una porzione dell’edificio esistente e ristrutturazione con ampliamento della parte restante. A fronte del titolo la società aveva versato a titolo di contributo di costruzione una somma superiore a 208.000 euro.

L’intervento non era stato realizzato: la società aveva soltanto demolito la porzione dell’edificio esistente. Il curatore aveva quindi chiesto al Comune la restituzione del contributo. Con nota del 16 settembre 2020 l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, valorizzando la parziale realizzazione dell’opera mediante l’avvenuta demolizione. Il Fallimento ha impugnato il diniego chiedendo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’accertamento del diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. e, in subordine, un indennizzo ex art. 2041 c.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le controversie sulla determinazione e liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, così come l’azione per la restituzione delle somme versate per mancato utilizzo del titolo edilizio, rientrano in tale giurisdizione. Si tratta di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, proponibile anche a prescindere dall’impugnazione del diniego di rimborso.

Quanto alle eccezioni in rito, il TAR respinge quella di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del garante. Nel contratto autonomo di garanzia il garante che abbia pagato al beneficiario non può agire in ripetizione verso questi, ma solo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore garantito.

L’eccezione di prescrizione è infondata nel merito. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: non dal rilascio del titolo, ma dal momento in cui il titolare comunica la rinuncia o dalla decadenza del permesso. Nel caso concreto il dies a quo coincide con la scadenza del termine triennale di efficacia del permesso, che opera automaticamente ope legis, avendo il provvedimento di decadenza portata meramente ricognitiva. Il permesso era decaduto nell’aprile 2011 e l’istanza di restituzione è stata presentata nel giugno 2019, entro il termine decennale.

Nel merito il ricorso è fondato. Il contributo concessorio presuppone l’attività di trasformazione del territorio: se questa non si verifica, il pagamento è privo di causa. La tesi comunale, secondo cui la demolizione già integrerebbe esecuzione parziale dell’intervento, non è condivisibile. La sola demolizione di una porzione dell’edificio esistente determina semmai un decremento del carico urbanistico, senza necessità di nuove opere di urbanizzazione né di uso più intenso di quelle esistenti.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e accertamento del diritto del Fallimento alla ripetizione della somma versata sine causa ex art. 2033 c.c. Il Comune è condannato alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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