Aree idonee per legge al fotovoltaico e esclusione del potere inibitorio comunale (TAR Toscana n. 979 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 199/2021, la legge qualifica direttamente come idonee, ai sensi del comma 8, lettera C ter, n. 1, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, purché libere da vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio. In tali aree il legislatore ha già operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici, attribuendo prevalenza all’interesse nazionale allo sviluppo delle fonti rinnovabili, con la conseguenza che nessun potere amministrativo discrezionale può essere esercitato dall’amministrazione comunale in senso ostativo. La lettera C quater del medesimo comma 8 non deroga alla lettera C ter, ma estende l’idoneità ad aree ulteriori a condizioni più restrittive. Per l’impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW collocato in area idonea è sufficiente la DILA di cui all’art. 6-bis, comma 1, d.lgs. n. 28/2011.
Il Fatto
Una società agricola presentava, il 4 aprile 2023, una dichiarazione di inizio lavori asseverata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra di potenza pari a 0,995 MW su terreno di proprietà, praticata assunta al n. 96/2023 e integrata nel maggio 2023. Il Comune, all’esito di un procedimento di controllo, adottava la nota del 9 gennaio 2024 con cui qualificava l’intervento come non realizzabile mediante DILA, ravvisando la non idoneità dell’area in ragione della destinazione urbanistica “F” del terreno e preannunciando, in caso di realizzazione, il ripristino e le sanzioni di cui all’art. 44 d.lgs. n. 28/2011 e all’art. 20 della legge regionale n. 39/2005.
La società impugnava la nota e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana con cinque motivi, deducendo in via assorbente la violazione del regime transitorio dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 e dell’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 17/2022. La domanda cautelare, accolta in primo grado, era respinta dal Consiglio di Stato in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Le archiviazioni delle due procedure abilitative semplificate avevano definito procedimenti distinti, relativi a impianti di potenza diversa; la circostanza che il Comune abbia inoltrato il preavviso di rigetto il 29 dicembre 2023 conferma che il procedimento inibitorio relativo alla pratica n. 96/2023 era ancora in corso.
Passando al merito, il terzo motivo è ritenuto fondato e assorbente. Il Collegio accerta in via preliminare che il terreno ha destinazione agricola, come riconosciuto dalla stessa amministrazione. L’appartenenza al perimetro “Preparco della collina F.3.2” non muta la qualificazione urbanistica, perché le norme tecniche comprendono in tale area zone a destinazione eterogenea e la previsione specifica non è rilevante nella fattispecie.
Ricostruita la disciplina, il Tribunale osserva che l’art. 20, comma 8, lettera C ter, n. 1 riconosce idoneità alle aree agricole non vincolate site entro 500 metri da zone industriali. La norma transitoria realizza direttamente il bilanciamento costituzionalmente rilevante, dichiarando prevalente l’interesse allo sviluppo delle rinnovabili in assenza di vincoli paesaggistici. Nel caso concreto il fondo è libero da vincoli e dista meno di 200 metri da una zona a destinazione industriale.
L’eccezione comunale fondata sulla lettera C quater è infondata sul piano letterale e sistematico: la disposizione fa espressamente salvo quanto previsto dalle lettere precedenti e non deroga alla C ter, ma amplia il novero delle aree idonee a condizioni più restrittive. L’opposta lettura condurrebbe all’esito irragionevole di dichiarare inidonee anche le aree interne agli stabilimenti industriali.
Quanto al titolo edilizio, per l’impianto in area idonea è sufficiente la DILA, non essendo stata contestata specificamente alcuna carenza documentale. Infine, l’art. 5 del d.l. n. 63/2024 non si applica, per espressa previsione del comma 2, alle procedure già avviate. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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