Decadenza da concessione demaniale marittima per abusi edilizi e diniego di proroga (TAR Toscana n. 975 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, nell’esercizio del potere di vigilanza sul demanio marittimo, può accertare e dichiarare la decadenza dalla concessione per cattivo uso e per inadempimento degli obblighi derivanti dal titolo o imposti da norme di legge, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b) ed f), cod. nav., escludendo per ciò solo l’operatività della proroga ex lege. L’accertamento della decadenza e il diniego di proroga possono essere contenuti in un unico provvedimento a contenuto dispositivo plurimo, quando i presupposti di fatto delle statuizioni coincidono e risultano logicamente collegati, senza che sia imposta l’adozione di atti distinti. Nel processo amministrativo non è ammessa la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione penale per legittima suspicione, istituto di carattere eccezionale previsto solo per il processo penale, non richiamato dal codice del processo amministrativo, che all’art. 39 c.p.a. ammette il solo rinvio alle norme del codice di procedura civile. La sospensione necessaria del processo presuppone un rapporto di pregiudizialità rispetto a una controversia la cui definizione condiziona la decisione della causa, e non può essere disposta per mere ragioni di opportunità.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva da decenni uno stabilimento balneare su area demaniale oggetto di concessioni marittime. Nel 2019 presentava una C.I.L.A. per opere in parte su area privata e in parte su suolo demaniale. Il Comune riteneva gli interventi subordinati a permesso di costruire e ne ingiungeva la demolizione. Con sentenza n. 1039/2021 il TAR Toscana accoglieva in parte il ricorso, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione di pergolati e pedane, ritenuti privi dei caratteri di temporaneità e facile amovibilità; la decisione era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3089/2024.
Nel frattempo la società chiedeva la proroga quindicennale delle concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018. Il Comune, con un’ordinanza dirigenziale, disponeva la demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive e, con altro provvedimento, negava definitivamente l’estensione delle concessioni. La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, chiedendo altresì la sospensione necessaria del processo e, in subordine, la rimessione degli atti alla Cassazione per legittima suspicione nei confronti dell’intero Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara ammissibile la documentazione depositata oltre i termini dell’art. 73 c.p.a., perché acquisita in epoca successiva e non contestata. Rigetta però l’istanza di sospensione necessaria: l’avvio di indagini penali nei confronti di magistrati che si sono già pronunciati non costituisce questione pregiudiziale rispetto alla decisione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Richiamando la Corte cost. n. 207 del 6 luglio 2004 e l’Adunanza Plenaria n. 7 del 13 febbraio 2023, il TAR ribadisce che i casi di sospensione sono tassativi e che il disfavore verso il fenomeno sospensivo tutela la ragionevole durata del processo.
È poi dichiarata inammissibile la domanda di rimessione per legittima suspicione: l’istituto, disciplinato dagli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., ha carattere eccezionale e deroga al giudice naturale precostituito per legge; non è applicabile in via analogica al processo amministrativo, che non contempla un rinvio al codice penale. La Corte di Cassazione penale non avrebbe comunque potere di decidere sulla competenza del giudice amministrativo, attribuito al solo Consiglio di Stato dagli artt. 15 e 16 c.p.a..
Nel merito, la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati i manufatti spontaneamente rimossi. Le censure avverso il diniego di proroga sono respinte: il provvedimento, letto in chiave sostanzialistica e alla luce del preavviso di rigetto, accerta i presupposti della decadenza per le violazioni dell’art. 47, comma 1, lett. b) ed f), cod. nav. e ne trae l’esclusione della proroga. Il riferimento alla scadenza naturale del 31 dicembre 2020 non inficia la statuizione, poiché decadenza e mancata proroga coincidono temporalmente; in ogni caso la proroga non avrebbe potuto operare oltre la notifica del provvedimento. Nessuna norma imponeva due procedimenti distinti. Il procedimento ha rispettato le garanzie della l. n. 241/1990 e dell’art. 47 cod. nav., e la decadenza non è sproporzionata rispetto alla reiterazione delle condotte illecite, che ha compromesso il rapporto fiduciario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 45 c.p.p. – Casi di rimessione