Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale su variante ambientale (TAR Liguria n. 98 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento che superi la prescrizione contenuta nell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più l’annullamento idoneo a produrre alcuna utilità per il ricorrente. La domanda risarcitoria proposta nel medesimo giudizio resta autonoma e va scrutinata nel merito, risultando non fondata ove generica e priva di prova dei danni asseriti. Quando il nuovo atto riconosca implicitamente la fondatezza delle censure avversarie, le spese di giudizio possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico dell’amministrazione e del controinteressato.

Il Fatto

I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili in prossimità di un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali anche pericolosi, impugnavano l’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 88/2021. L’atto modificava in modo sostanziale l’Autorizzazione Unica alla gestione rifiuti già rilasciata con precedente provvedimento n. 795/2020, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, assentendo in particolare una soluzione tecnica per il piano di risanamento acustico mediante barriere fonoisolanti realizzate con container ancorati al suolo.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’atto sia in via derivata dai vizi già prospettati contro l’A.U.A. n. 795/2020, sia in via propria, lamentando l’assenza del permesso di costruire per opere di rilevanza edilizia, la violazione della normativa del Piano di Bacino in zona a pericolosità idraulica molto elevata e un difetto di istruttoria sull’idoneità della soluzione. Si costituivano la Città Metropolitana e la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, la Città Metropolitana ha accolto con atto dirigenziale n. 1712 del 27.7.2023 la domanda di variante sostanziale del piano di risanamento acustico presentata dalla società. La variante prevede il superamento della soluzione già approvata con la prescrizione n. 52 dell’atto impugnato.

Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento dell’atto n. 88/2021 non produrrebbe alcuna utilità per i ricorrenti, essendo la soluzione contestata già superata da un provvedimento successivo. Il giudizio di legittimità, privo di effetto concreto, non può quindi essere definito nel merito.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno al diritto alla salute, al riposo e al godimento dell’abitazione, il Tribunale la respinge. La pretesa è generica e non corroborata dalla prova dei danni asseritamente subiti. Sul punto la sentenza richiama espressamente le sentenze n. 147/2021 della Sezione e n. 1950/2023 del Consiglio di Stato, già intervenute sul medesimo contenzioso.

Il profilo più rilevante riguarda le spese. Poiché il nuovo provvedimento prevede il superamento della soluzione approvata con l’atto impugnato, esso riconosce implicitamente la fondatezza delle censure dei ricorrenti, sotto i profili dell’inefficacia nella limitazione dell’impatto acustico e dell’aumento del rischio idraulico. Il Collegio applica pertanto il principio della soccombenza virtuale, condannando la Città Metropolitana e la società al pagamento delle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A., e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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