Definanziamento di somme non erogate e giurisdizione amministrativa (TAR Molise n. 336 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti pubblici, il definanziamento di somme non ancora erogate al beneficiario, disposto dall’amministrazione in sede di riprogrammazione delle risorse, radica la giurisdizione del giudice amministrativo. In tal caso, infatti, la posizione del beneficiario è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, non venendo in rilievo la fase esecutiva di un rapporto già perfezionato dall’erogazione. La violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non vizia il provvedimento conclusivo quando l’amministrazione dimostri che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il definanziamento per mancato conseguimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine normativo è legittimo se non è provata l’inerzia colpevole dell’amministrazione e il beneficiario non ha assunto il ruolo di impulso e collaborazione previsto dall’accordo sostitutivo del soggetto attuatore.
Il Fatto
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano impugnava la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 463/2022 con cui era stato definanziato l’importo di euro 4.728.518,28 relativo all’adeguamento e potenziamento del depuratore consortile, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. La Regione aveva agito per rendere disponibili le somme alla riprogrammazione, al fine di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31.12.2022 e scongiurare la perdita delle risorse assegnate. Con lo stesso ricorso il Consorzio chiedeva la condanna della Regione al risarcimento dei danni. La Regione Molise si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione richiamata dalla Regione, la quale aveva invocato l’orientamento che devolve al giudice ordinario le controversie sulla revoca di finanziamenti per inadempimento del concessionario. Il Collegio ha precisato che tale orientamento riguarda le ipotesi in cui l’inadempimento attiene alla fase esecutiva del rapporto, con conseguente revoca di un finanziamento già erogato. Nella fattispecie, invece, il definanziamento concerneva somme non ancora erogate, sicché la posizione del beneficiario doveva essere qualificata come di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure sulla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, applicando il principio del carattere non viziante della violazione procedimentale sancito dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di atto vincolato nel suo contenuto sostanziale. La parte ricorrente non aveva infatti comprovato l’esistenza di una inerzia colpevole della Regione, che, su richiesta del Consorzio stesso e per sua espressa impossibilità a gestire la procedura, lo aveva sostituito quale soggetto attuatore dell’intervento.
Il Tribunale ha rilevato che la variazione del soggetto attuatore era stata richiesta dal Consorzio per l’esiguità delle proprie risorse di personale e che l’iter si era perfezionato con decreto commissariale consortile del 27.08.2021, con successiva formalizzazione dell’accordo di collaborazione. Tale accordo poneva a carico del Consorzio obblighi strumentali di collaborazione finalizzati alla procedura di finanziamento, ma il ricorrente non aveva fornito prova di aver assunto il necessario ruolo di impulso, limitandosi a chiedere di riassumere la veste di soggetto attuatore, in immotivato contrasto con l’originaria istanza di variazione.
La delibera impugnata richiamava la nota del Direttore del Servizio Difesa del Suolo del 02.12.2022, che escludeva la possibilità di espletare la gara per l’aggiudicazione dei lavori e di conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022. Tale circostanza comprovava l’inesistenza di un’inerzia colpevolmente imputabile alla Regione. Il Collegio ha quindi respinto sia la domanda caducatoria sia quelle risarcitorie, per carenza del presupposto dell’inerzia colpevole, compensando le spese di lite per la peculiarità dell’oggetto e la natura pubblica delle parti.
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Nota della Redazione
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