Accesso ambientale: improcedibile il ricorso se sopravviene diniego espresso (TAR Abruzzo n. 79 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un diniego espresso e motivato sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali rende improcedibile il ricorso proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, per carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. La pretesa alla conoscibilità non può ritenersi soddisfatta quando l’amministrazione non accolga l’istanza ma la rigetti con provvedimento motivato. Il thema decidendum residuo, ai fini della regolazione delle spese, impone di verificare la soccombenza virtuale. L’accesso all’informazione ambientale è esercitabile da chiunque, senza prova di uno specifico interesse, ma l’istanza deve comunque indicare le matrici ambientali che si ritengono compromesse e prospettare una plausibile efficacia negativa su di esse degli interventi. In difetto di tali indicazioni non è ravvisabile alcuna soccombenza dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 13 ottobre 2023 alla Regione Abruzzo un’istanza di accesso alle informazioni ambientali, avente ad oggetto l’ultima valutazione di impatto ambientale e l’ultima valutazione di incidenza ambientale rilasciate per l’apertura di una discoteca all’aperto presso uno stabilimento balneare del Comune di Pescara.
Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 195/2005 e 116 cod. proc. amm., domandando l’annullamento del silenzio. Costituitasi la Regione, questa ha prodotto due note con le quali ha comunicato che non erano stati attivati procedimenti di VIA e di VINCA relativi allo stabilimento, adducendo un malfunzionamento del sistema di protocollazione per il ritardo nella comunicazione. Il ricorrente ha quindi invocato la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del deposito documentale regionale. La relazione difensiva contiene la trascrizione integrale della nota protocollata a novembre, già prodotta entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2, lett. c), e 3, cod. proc. amm.: non si tratta dunque di documento nuovo lesivo delle garanzie difensive.
Nel merito, il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere. La Regione non ha accolto l’istanza, ma l’ha espressamente e motivatamente rigettata con le note comunicate al ricorrente. La sopravvenuta adozione del diniego espresso rende pertanto improcedibile il ricorso per carenza di interesse alla decisione.
Il Collegio esamina allora il merito ai soli fini della regolazione delle spese. Il diniego è stato comunicato oltre il termine ordinatorio di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 5, comma 6, del d.lgs. n. 195/2005, ma il ritardo è imputabile a un errore del sistema di protocollazione.
I documenti richiesti rientrano nell’ampia nozione di informazione ambientale dell’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005. Tuttavia, come precisato dal Consiglio di Stato, sezione V, 17 luglio 2018, n. 4339, l’istanza deve indicare le matrici ambientali ritenute compromesse e prospettare una plausibile efficacia negativa degli interventi. Tali elementi mancano nel caso concreto, essendo stata richiesta l’ostensione di documenti mai adottati dalla Regione, circostanza verificabile mediante i link dedicati sul sito istituzionale. Non è quindi ravvisabile alcuna soccombenza dell’amministrazione. La definizione in rito e il mancato svolgimento di difesa sostanziale giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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