Intervento del condomino e soccombenza unitaria nel giudizio del condominio (Cass. civ. Sez. II n. 26532 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall’amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma una delle parti originarie, determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni. Il suo intervento non dà vita a un rapporto processuale distinto da quello fra il Condominio e il convenuto e non genera, perciò, una soccombenza autonoma. Ne consegue che il giudice del merito regola le spese con una statuizione globale riferita alla parte appellante unitariamente considerata. La compensazione per metà non viola il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, unico limite sindacabile in sede di legittimità, restando l’apprezzamento dell’esito complessivo della lite riservato al giudice di merito. Il vizio di omessa pronuncia postula il totale difetto di esame di una domanda autonomamente apprezzabile e non ricorre quando il giudice, provvedendo sulle spese con una statuizione globale, le regola in termini difformi dalla richiesta della parte.
Il Fatto
Nel 2016 il Condominio conveniva davanti al Tribunale di Palermo l’ex amministratore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da negligente esecuzione dell’incarico, quantificati in € 32.358,57, ovvero l’accertamento del diritto alla manleva e all’azione di regresso. Il convenuto chiamava in causa la propria assicuratrice. Quattordici condomini intervenivano chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 620,90 ciascuno, pari ai versamenti della prima tranche dei lavori di ripristino dei balconi.
Il Tribunale rigettava le domande del Condominio e, in motivazione, faceva seguire la stessa sorte alle pretese degli intervenuti. La Corte di appello, in parziale riforma, condannava l’appellato a pagare al Condominio € 2.444,45 e rigettava le altre voci, ritenendo non provata anche la pretesa degli intervenuti; compensava per metà le spese di entrambi i gradi fra parte appellante e appellato, ponendo la restante metà a carico di quest’ultimo. Il ricorrente impugna il solo capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di condannare i condomini intervenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, sul presupposto che essi fossero rimasti integralmente soccombenti in entrambi i gradi. La Corte ritiene il motivo infondato.
I condomini erano intervenuti nel giudizio promosso dall’amministratore per far valere, ciascuno per la propria quota, un pregiudizio derivante dalla stessa gestione dei lavori di ripristino contestata al convenuto, e il cui ristoro il Condominio chiedeva anche per i singoli condomini. In appello avevano proposto con il Condominio un unico gravame, con conclusioni comuni, e la Corte di appello aveva esaminato l’intervento nel quadro del primo motivo.
Il collegio richiama il proprio orientamento (Cass. 826/1997; Cass. 8695/2019; Cass. 35576/2021): il condomino che interviene personalmente è una delle parti originarie, non un terzo, e il suo intervento non genera soccombenza autonoma. Scomporre la parte appellante in un Condominio vittorioso e in condomini soccombenti presupporrebbe una soggettività dei secondi distinta da quella del primo, che il giudizio promosso dall’amministratore per la collettività condominiale non conosce; la distinzione è stata delineata da Cass. SU 19663/2014 soltanto in tema di equa riparazione, come precisato da Cass. SU 10934/2019.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in quanto la denuncia di un vizio di attività consente l’esame degli atti del merito: nessuno dei due giudici ha trattato le pretese degli intervenuti come domande autonome, e le domande di manleva e regresso non sono state riproposte nelle conclusioni dell’atto di appello. La statuizione sulle spese in favore della parte appellante unitariamente considerata ha provveduto anche sulla domanda del ricorrente e l’ha implicitamente disattesa. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.