Recupero retroattivo degli sconti sulle endoprotesi e garanzie partecipative (Cons. Stato n. 7177 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che, per le prestazioni già remunerate nel periodo 2010-2018, impone agli erogatori accreditati la restituzione dell’intero valore degli sconti conseguiti sull’acquisto delle endoprotesi non si limita a rettificare dati di rendicontazione, ma introduce un criterio di remunerazione diverso da quello applicato in precedenza. Essa incide retroattivamente su situazioni economiche già consolidate e, ove adottata senza la comunicazione di avvio del procedimento, viola l’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il vizio non è meramente formale, poiché le osservazioni degli interessati possono condurre a un esito diverso dell’azione amministrativa. La coerenza con il sistema previgente avrebbe richiesto la rideterminazione del costo medio regionale e delle tariffe integrative, con recupero della sola differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il Servizio sanitario regionale impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione della Giunta regionale che, per i ricoveri degli anni 2010-2019, ridisegnava il riconoscimento economico aggiuntivo delle endoprotesi rispetto alla tariffa DRG. Il provvedimento prevedeva l’acquisizione di autocertificazioni sui costi dei dispositivi al lordo e al netto degli sconti dei fornitori e, per gli anni 2010-2018, il recupero dell’intero valore degli sconti; per il 2019, il recupero degli scostamenti tra flusso SDO4 e dichiarazioni.
La società deduceva la violazione delle garanzie partecipative, la carenza dei presupposti, l’introduzione retroattiva di un diverso criterio di remunerazione e il contrasto con l’affidamento. Il TAR accoglieva il ricorso per il primo motivo, assorbiva le altre censure e annullava la delibera. La Regione appellava, sostenendo che il metodo di finanziamento aggiuntivo era rimasto invariato e che l’atto si limitava ad attivare verifiche e recuperi su rendicontazioni non corrispondenti ai costi reali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 8-sexies, d.lgs. n. 502 del 1992 fonda il finanziamento delle strutture su un ammontare globale predefinito e su tariffe per prestazione; l’art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012 ammetteva una remunerazione aggiuntiva per i dispositivi ad alto costo nei casi individuati dagli accordi interregionali. Il decreto del Direttore Generale della Sanità regionale del 2012 aveva determinato il costo medio ponderato delle endoprotesi con media aritmetica dei valori comunicati tra il 10° e il 90° percentile, applicando poi una quota percentuale a tale valore per ottenere una tariffa uniforme per categoria di dispositivo.
La Regione non contesta in astratto l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ma nega che la delibera abbia innovato il criterio di remunerazione. La tesi non è condivisa. Anche ammesso che le strutture dovessero rendicontare i costi al netto degli sconti fin dall’origine, resta assorbente il rilievo che l’atto incide sul meccanismo economico di determinazione della remunerazione.
Per il 2019, il recupero riguarda lo scostamento tra importi rendicontati e dati corretti; per il 2010-2018, invece, gli erogatori devono restituire l’intero valore degli sconti. Una simile modalità si discosta dal criterio applicato. In effettiva continuità con il sistema previgente, l’Amministrazione avrebbe dovuto usare i costi depurati al solo fine di rideterminare il costo medio regionale e le tariffe integrative, recuperando poi la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto. La delibera assume invece a oggetto del recupero l’intero ammontare degli sconti.
Non è dirimente che la ripetizione sia qualificata come “eventuale”: l’aggettivo implica solo la verifica delle singole posizioni e non scalfisce il criterio di recupero. Poiché il vizio procedimentale non è meramente formale, l’appello è respinto, con conferma dell’annullamento e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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