Revisione prezzi parametrata all’indice FOI e rinnovi CCNL fuori dall’alea eccezionale (Cons. Stato n. 7739 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che parametra la revisione dei prezzi alle variazioni dell’indice ISTAT-FOI va interpretata secondo il suo tenore letterale: il periodo di riferimento è costituito dai dodici mesi antecedenti all’applicazione della rivalutazione richiesta dall’appaltatore, con esclusione di ogni adeguamento retroattivo e del cumulo delle variazioni maturate nelle annualità precedenti. Il rinnovo periodico del contratto collettivo nazionale e il conseguente adeguamento retributivo costituiscono evenienze fisiologiche e prevedibili, rientranti nella normale alea assunta dall’operatore economico, e non integrano le circostanze impreviste e imprevedibili richieste dall’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. La censura avverso la clausola revisionale asseritamente inadeguata, in quanto conoscibile sin dalla pubblicazione del bando, è soggetta all’onere di immediata impugnazione ed è tardiva se proposta solo nella fase esecutiva.

Il Fatto

Una centrale di committenza regionale aveva indetto nel 2020 una procedura aperta per il servizio di accompagnamento e trasporto di pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere liguri, suddivisa in cinque lotti. L’art. 5 del capitolato prevedeva la rivalutazione annuale dell’importo contrattuale dopo il secondo anno di durata, previa richiesta dell’appaltatore, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT-FOI verificatesi nei dodici mesi precedenti all’applicazione della rivalutazione, escludendo adeguamenti retroattivi rispetto alla data dell’istanza. Il costo della manodopera era stimato al 90 per cento del valore dell’appalto.

Il lotto relativo al servizio presso una struttura sanitaria veniva aggiudicato al consorzio appellante e la convenzione era stipulata nel luglio 2022, con decorrenza del servizio dal dicembre successivo. Durante l’esecuzione intervenivano due rinnovi del CCNL Multiservizi. La Regione, esercitata la proroga, riconosceva con proprio decreto una maggiorazione del canone pari all’1,4 per cento, negando ogni ulteriore adeguamento collegato ai rinnovi contrattuali. Il TAR Liguria respingeva i primi due motivi e dichiarava inammissibile il terzo per acquiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla misura della revisione, la Sezione richiama il testo dell’art. 5 del capitolato e ne ricava un’interpretazione univoca: l’attivazione del meccanismo è subordinata a un’apposita richiesta dell’appaltatore e il periodo di riferimento è individuato nei dodici mesi antecedenti l’applicazione della rivalutazione, non già all’inizio dell’esecuzione. La clausola che esclude adeguamenti retroattivi impedisce di cumulare le variazioni maturate nelle annualità precedenti. La previsione secondo cui la revisione opera solo dopo il secondo anno individua il momento dal quale l’appaltatore è legittimato a domandarla, senza modificare la base di calcolo.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Consiglio di Stato ritiene che la determinazione regionale avesse carattere interamente vincolato, risolvendosi in un calcolo matematico secondo parametro, periodo e decorrenza fissati dalla lex specialis. Opera quindi la regola per cui il provvedimento non è annullabile quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, non residuando margine di apprezzamento.

Sul secondo motivo, la Corte esclude che gli incrementi del costo del lavoro possano trovare autonoma rilevanza. L’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 consente la modifica contrattuale solo per circostanze impreviste e imprevedibili, mentre l’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023, oltre a non applicarsi ratione temporis, richiede sopravvenienze straordinarie ed estranee alla normale alea. Il rinnovo periodico del contratto collettivo è evenienza fisiologica; patologico è semmai il protratto mancato rinnovo. L’aumento del costo orario del 14,6 per cento in dodici anni non è qualificabile come straordinario.

Il terzo motivo è respinto con parziale correzione della motivazione: la censura avverso la clausola andava dichiarata inammissibile non per acquiescenza ma per tardività. L’asserita inidoneità del meccanismo revisionale era conoscibile sin dalla pubblicazione della legge di gara. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2018, il Collegio afferma che l’onere di immediata impugnazione si estende alle clausole che rendono il rapporto eccessivamente oneroso e impediscono di calibrare la convenienza dell’offerta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *