Liste esentate dalle firme: esenzione plurima e no abuso della deroga (TAR Sicilia n. 2680 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni comunali in Sicilia, l’esenzione dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni prevista dall’art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992 spetta a tutte le liste promosse da un partito o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare all’ARS, senza che la norma contempli alcun limite numerico o vincolo di corrispondenza biunivoca tra forza politica e singola lista. Il requisito soggettivo si riferisce al soggetto politico promotore e non alla lista, sicché l’affiancamento del contrassegno tradizionale ad altri simboli non integra di per sé abuso della deroga. Le indicazioni amministrative di Assessorato e Prefettura non modificano la disciplina legislativa applicabile. Nel contenzioso elettorale il ricorso incidentale del controinteressato che non persegue un interesse conservativo, ma mira a sovvertire il risultato in senso a sé favorevole, è inammissibile.
Il Fatto
All’esito delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha proclamato eletta alla carica di Sindaco una candidata con 9.676 voti, pari al 40,45%, superando di 104 voti la soglia del 40% e distaccando di 148 voti il secondo classificato. La lista collegata a quest’ultimo non ha superato la soglia di sbarramento del 5%.
I ricorrenti principali hanno impugnato il verbale di proclamazione e gli atti presupposti, deducendo l’illegittima ammissione di tre liste esentate dalla raccolta delle firme perché collegate a un gruppo parlamentare regionale, la mancata rinnovazione del consenso dopo le rettifiche dei contrassegni e plurimi vizi di scrutinio, chiedendo la correzione del risultato. Il secondo classificato e il primo dei non eletti della lista esclusa hanno proposto ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità: gli atti di ammissione delle liste avversarie non incidono direttamente sul diritto dei ricorrenti a partecipare al procedimento preparatorio e possono essere contestati con l’atto di proclamazione secondo il rito dell’art. 130 c.p.a., non quello dell’art. 129 c.p.a.. Le note di Assessorato e Prefettura non sono autonomamente lesive.
Nel merito, il Tribunale esclude che le indicazioni amministrative possano derogare alla legge: il parametro di legittimità resta la normativa vigente come interpretata dal giudice. Quanto all’art. 7, comma 3, l.r. n. 7/1992, la formulazione letterale ancora l’esenzione allo status del partito rappresentato all’ARS e non al numero delle liste. Il legislatore regionale, se avesse voluto limitare il beneficio a una sola lista, avrebbe introdotto una clausola espressa. L’interpretazione restrittiva non è desumibile dal testo e comprimerebbe la capacità competitiva della forza politica, in contrasto con la ratio del sistema che incentiva le coalizioni.
Le rettifiche dei contrassegni, relative alla sola rappresentazione grafica e non all’identità della lista o ai candidati, non impongono la rinnovazione delle accettazioni ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.Lgs.P.Reg. n. 3/1960. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Comune resta assorbita, perché subordinata a un’opzione interpretativa che il Collegio non condivide.
Sulle operazioni di scrutinio, il Tribunale richiama la distinzione dell’Adunanza plenaria n. 32 del 2014: la contestazione della veridicità del verbale richiede la querela di falso, mentre l’errore materiale è desumibile dal confronto con le tabelle di scrutinio. La censura sulla sezione n. 37 è inammissibile, perché contesta il dato sostanziale senza querela di falso. Le residue contestazioni, non specifiche né sorrette da adeguato principio di prova, sono inammissibili o infondate. Venuto meno il nucleo dei 60 voti, il residuo di 49 voti non supera la prova di resistenza rispetto allo scarto di 148 voti e al margine di 104 voti. Le verificazioni sono respinte perché esplorative.
I ricorsi incidentali sono inammissibili: i proponenti non rivestono la qualità di controinteressati in senso tecnico, ma fanno valere interessi autonomi e preesistenti, demolitori del risultato, che andavano azionati con ricorso principale nei termini. In via di riqualificazione, sarebbero irricevibili per tardività. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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