Indennità di funzione e conguagli: giurisdizione ordinaria sulle pretese patrimoniali (TAR Sicilia n. 1575 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto l’esattezza del conguaglio delle somme erogate alle strutture sanitarie private accreditate a titolo di indennità di funzione, prevista dall’art. 5, comma 15, della L.R. Sicilia n. 9/2020, hanno contenuto meramente patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Esse attengono al rapporto interno tra amministrazione sanitaria e struttura e si schematizzano nel binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo alcun potere autoritativo. La sussistenza di una procedura non vale, di per sé, a esprimere attività autoritativa. Sussiste invece la giurisdizione amministrativa sulla determinazione degli importi assegnati per le prestazioni eccedenti il budget, ma il ricorso che investa tale materia in forma collettiva e cumulativa, senza differenziare le censure e senza dare conto dell’assenza di conflittualità di interessi, è inammissibile.

Il Fatto

Numerose strutture sanitarie specialistiche accreditate impugnavano innanzi al TAR Sicilia le note con cui l’ASP aveva avviato e poi definito il recupero delle differenze economiche liquidate a titolo di indennità di funzione per il 2020, erogate in forza dell’art. 5, comma 15, della L.R. n. 9/2020. Con tre successivi ricorsi per motivi aggiunti le stesse strutture estendevano l’impugnazione agli atti di conferma e, da ultimo, alla determinazione degli importi spettanti per le prestazioni erogate in misura eccedente il budget 2020, chiedendo anche il riconoscimento del budget integrativo e il risarcimento dei danni.

Le ricorrenti chiedevano il rinvio della trattazione per l’esistenza di trattative in corso. Il Collegio dava avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa profili di inammissibilità, per difetto di giurisdizione e per la natura collettiva e cumulativa dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto il rinvio, non ricorrendo i casi eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.: l’esistenza di trattative è solo genericamente affermata, senza allegazioni né documentazione.

Definita la materia del contendere, il TAR distingue il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti, vertenti sull’indennità di funzione, dal terzo, relativo all’extra-budget. Quanto ai primi, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private, anche dopo il passaggio dall’accreditamento al convenzionamento, restano concessori e le controversie sui corrispettivi spettano al giudice ordinario, il Collegio rileva che oggetto della causa è l’esattezza del conguaglio dell’anticipo erogato. La lite ha quindi contenuto meramente patrimoniale e si schematizza nel binomio obbligo-pretesa, senza alcun potere autoritativo dell’amministrazione.

Il TAR respinge l’argomento delle ricorrenti secondo cui le irregolarità procedimentali attrarrebbero la controversia alla giurisdizione amministrativa: anche l’attività non autoritativa si esprime secondo procedure, e l’esistenza di una procedura non è di per sé espressione di attività autoritativa. Il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Sussiste invece la giurisdizione amministrativa sul terzo ricorso, relativo alla determinazione degli importi per le prestazioni eccedenti il budget. Esso è tuttavia inammissibile perché collettivo e cumulativo: le ricorrenti non hanno differenziato le censure in funzione delle singole posizioni, mancando l’onere di specificazione, e non hanno dato conto dell’assenza di conflittualità di interessi, emergendo anzi dal ricorso una somma complessiva da ripartire tra le strutture.

Le spese sono compensate, attesa la complessità della vicenda e la natura emergenziale della norma che ha disposto gli anticipi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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