Carta docente e ottemperanza al giudicato: termini e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4286 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente, il ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è fondato quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertato il giudicato e la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta un funzionario pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. A tale commissario non è dovuto alcun compenso, e l’esecuzione può avvenire anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’esatta ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per più anni scolastici, con condanna del Ministero al relativo accredito e alle spese. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione e, secondo l’attestazione di cancelleria, era passato in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento attuativo. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risultava la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il passaggio in giudicato della sentenza attestato dalla cancelleria e la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato.
Il Ministero è stato conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella decisione del giudice del lavoro. Il Collegio ha precisato che la condanna opera sempre che nelle more non sia già intervenuta l’ottemperanza, circostanza non risultante.
Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese sono state poste a carico del Ministero in misura contenuta, in ragione del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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