Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 4288 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato e non sia stata impugnata nei termini. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione è inadempiente. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine congruo e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Il commissario, organo ausiliario del giudice, esegue il giudicato anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
Le ricorrenti agiscono davanti al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2025, con cui il giudice del lavoro ha accertato il diritto di ciascuna all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero a costituirla con accredito di euro 500 per ciascun anno.
La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento dell’Amministrazione e è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Le ricorrenti domandano quindi la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Dagli atti di causa risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale ed è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
Il ricorso è stato ritualmente notificato. È pertanto decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito. Ne deriva l’inottemperanza dell’Amministrazione.
La domanda di ottemperanza va dunque accolta e il Ministero condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Il commissario, a semplice richiesta della parte, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni, ricorrendo se necessario al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con liquidazione contenuta in ragione del carattere seriale della causa, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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