VIA per ampliamento di cava: aree boscate computate secondo i criteri forestali (Cons. Stato n. 7044 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale si impone, per i progetti di ampliamento di cava, quando le aree boscate superano il 20% della superficie da computare. Il calcolo non va riferito all’intera area oggetto del nuovo intervento, ma alle sole porzioni qualificabili come bosco secondo la copertura arborea forestale di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2018 e la proiezione delle chiome sul piano orizzontale ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2016. Il giudice amministrativo che adotti criteri di calcolo difformi dalla normativa di settore incorre in un errore di prospettiva, emendabile in appello anche all’esito di verificazione. Resta salva la facoltà dell’istante di ripresentare una domanda depurata dalle aree boscate.

Il Fatto

Una cava è autorizzata dal 1992. Nel 2015 la società titolare presenta un nuovo progetto di coltivazione, che la Regione Autonoma della Sardegna non respinge, ma assoggetta a valutazione di impatto ambientale per la presenza di aree boschive. L’atto istruttorio viene impugnato davanti al TAR Sardegna, che accoglie il ricorso: la VIA sarebbe necessaria solo oltre il 20% di area boschiva e, secondo la verificazione disposta in primo grado, tale area si aggirerebbe intorno al 15% dell’intervento.

La Regione appella, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie. La società si costituisce per il rigetto. La Sezione dispone nuova verificazione affidandola alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, la cui relazione viene depositata il 15 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il gravame regionale. La nuova istruttoria tecnica smentisce il presupposto del giudice di primo grado su un punto decisivo: la domanda del 2015 non è in riduzione, ma in ampliamento per circa 40mila metri quadrati. La qualificazione dell’intervento incide direttamente sul perimetro su cui operare il calcolo delle superfici.

La relazione individua almeno tre aree, nell’ambito dell’ampliamento, che sulla base della definizione normativa e dei criteri di calcolo di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 38 del 2018 sono pacificamente da qualificare come aree boscate, con superficie superiore al 20%. Da qui l’obbligo di VIA ai sensi dell’art. 26, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale.

L’errore del TAR sta nel metodo: la percentuale di area boscata è stata calcolata sull’intera area del nuovo intervento, con un effetto di “annacquamento” per il concorso di superfici che la normativa di settore non consente di computare. Il calcolo va invece riferito alle sole porzioni rilevanti secondo la copertura arborea forestale e la proiezione delle chiome sul piano orizzontale.

Il Collegio valorizza inoltre un dato emergente dalla stessa verificazione: la parte appellata ha riconosciuto che alcune porzioni dell’area sono effettivamente da qualificare come area boscata, chiedendo la riperimetrazione dell’area operativa con stralcio dei terreni interessati dal vincolo. L’ammissione conferma l’erroneità della prospettiva seguita in primo grado.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è rigettato. Resta ferma la facoltà dell’istante di ripresentare una nuova domanda di coltivazione depurata delle aree classificate come boscate dal verificatore, ove intenda sottrarsi al procedimento di VIA. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità della questione, che ha richiesto due verificazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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