Estinzione del processo per rinuncia al ricorso e spese non liquidate (TAR Lombardia n. 781 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., senza necessità di accettazione da parte dell’Amministrazione intimata. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, dichiara estinta la causa con sentenza. In mancanza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non si fa luogo a statuizione sulle spese processuali. La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore questione di merito, ivi comprese quelle relative alla legittimità del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di aree e di un capannone nel Comune di Monza, acquisiti nell’ambito di una vendita senza incanto relativa a una procedura fallimentare. L’immobile, edificato con licenza edilizia del 1989 e originariamente destinato ad uso agricolo, era stato riconvertito senza titolo a diversa destinazione e poi interessato da una concessione in sanatoria rilasciata nel 1997 per la trasformazione in artigianale, ufficio e abitazione.

Dopo l’acquisto, la società chiedeva al Comune il certificato di destinazione urbanistica, che riportava unicamente la classificazione agricola delle aree, senza menzione del capannone. Con istanza del settembre 2018 LA società chiedeva quindi di conoscere la destinazione impressa all’immobile e le destinazioni ammesse nel rispetto della sanatoria. Il Comune, con provvedimento del dicembre 2018, comunicava l’impossibilità di dare seguito all’istanza, precisando che gli interventi realizzabili erano limitati alla manutenzione straordinaria e che gli eventuali cambi d’uso dovevano risultare compatibili con la destinazione urbanistica vigente. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente depositava, previa notifica al Comune, un atto di rinuncia al ricorso, allegando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito. Il Collegio, preso atto della richiesta di passaggio in decisione sugli scritti formulata dal difensore, tratteneva la controversia per la decisione.

Il Tribunale rileva che, a seguito del deposito dell’atto di rinuncia ritualmente notificato all’Amministrazione intimata, il processo deve ritenersi estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La norma non richiede l’accettazione della controparte quale condizione di efficacia dell’atto, essendo sufficiente la sua regolare notificazione alle altre parti del giudizio.

La decisione si fonda dunque su un presupposto esclusivamente processuale: la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione del merito, manifestata dalla parte attraverso la rinuncia, preclude al giudice l’esame delle censure di legittimità articolate nel ricorso. Il Collegio non esamina, pertanto, né la questione relativa alla compatibilità tra la destinazione impressa con la concessione in sanatoria e la disciplina del Piano delle Regole, né la doglianza concernente l’art. 5, comma 2, delle N.T.A. del P.G.T.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata e, conseguentemente, dichiara nulla la statuizione sul punto. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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