Specializzandi ammessi ai concorsi anche nelle discipline equipollenti (TAR Campania n. 1819 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, nell’ammettere alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza sanitaria i medici iscritti a partire dal secondo anno della scuola di specializzazione, non innova la disciplina delle equipollenze e delle affinità dettata dai decreti ministeriali del 30 e 31 gennaio 1998. Ne consegue che la clausola del bando, o la presupposta circolare regionale, che riservi la spendibilità del titolo equipollente o affine ai soli candidati già in possesso della specializzazione è illegittima. La limitazione alla “specifica disciplina bandita” non può essere letta nel senso di escludere gli specializzandi dalla partecipazione nelle discipline equipollenti. Il conseguimento del titolo resta condizione dell’assunzione, non della ammissione alla selezione.
Il Fatto
La ricorrente, medico iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza – Urgenza, impugna il bando indetto da una azienda sanitaria per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici di varie discipline. Il bando, come interpretato dalla circolare regionale, preclude agli specializzandi la partecipazione nelle discipline affini o equipollenti alla branca di specializzazione. La ricorrente presenta comunque domanda per la disciplina di Medicina Interna, ritenuta equipollente, e agisce per l’annullamento della clausola escludente e della nota regionale che la sostiene, chiedendo l’accertamento del diritto a partecipare.
Il TAR Napoli respinge la domanda cautelare per difetto di fumus. Il Consiglio di Stato, in riforma, ammette la ricorrente con riserva alla procedura. Nelle more la ricorrente consegue il diploma di specializzazione. La causa viene trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, che ammette alle procedure concorsuali, dal secondo anno del corso, i medici regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione, con collocazione in graduatoria separata. La clausola del bando che richiede la specializzazione nella disciplina a concorso ovvero l’iscrizione dal secondo anno unicamente nelle discipline interessate non è conforme a tale assetto.
La tesi delle amministrazioni resistenti si fonda sul carattere derogatorio della norma e sul comma 548 bis, che impone agli specializzandi assunti lo svolgimento di attività assistenziali coerenti con l’ordinamento didattico del corso. Da qui la deduzione dell’omogeneità necessaria tra branca di specializzazione e disciplina del concorso. Il Collegio non condivide questo passaggio: la riduzione dell’impegno formativo non implica l’esclusione delle equipollenze già previste dalla normativa regolamentare.
Il percorso argomentativo si salda alla nota del Ministero della Salute dell’8 agosto 2019, secondo cui il riferimento alla “specifica disciplina bandita” intende assicurare agli specializzandi la partecipazione alla medesima disciplina accessibile agli specialisti, secondo i decreti ministeriali del 30 e 31 gennaio 1998, senza innovare in tema di affinità.
Il Collegio valorizza inoltre il comma 548: l’assunzione a tempo indeterminato resta subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. La condizione opera sul piano dell’assunzione, non su quello dell’ammissione alla selezione. Cade quindi l’argomento fondato sul carattere incompleto della formazione.
Nel merito, il d.m. 27 settembre 2022 conferma che le scuole dell’area medica condividono obiettivi formativi integrati nel cd. tronco comune, e che le specializzazioni in medicina interna e in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza sono già considerate equipollenti. La ricorrente ha dunque legittimamente concorso per Medicina Interna. Gli atti impugnati sono annullati nei limiti di interesse, con conferma dell’ammissione alla selezione e condanna delle resistenti alle spese, distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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