Obbligo vaccinale dei militari e sospensione dal servizio legittima (TAR Marche n. 296 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del personale militare che non si sia sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, previsto per i comparti Difesa e Sicurezza. Le norme del D.L. n. 44/2021 e del D.L. n. 172/2021 hanno natura eccezionale e derogatoria e consentono al legislatore di introdurre una nuova fattispecie di sospensione temporanea del rapporto di servizio militare, con effetti dichiarativi degli atti dei comandanti di reparto. La detrazione dall’anzianità dei giorni di assenza costituisce conseguenza obbligata della mancata prestazione lavorativa imputabile al dipendente, non sanzione accessoria. Le questioni di costituzionalità delle norme impositive dell’obbligo vaccinale sono infondate, alla luce della giurisprudenza costituzionale consolidata.

Il Fatto

Due militari dell’Esercito Italiano, in servizio presso il Comando Militare “Marche” e presso un altro reparto, non avevano assolto all’obbligo vaccinale contro il Covid-19. Furono perciò destinatari di provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, adottati tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 dai rispettivi comandanti.

I due ricorrenti hanno impugnato quegli atti davanti al TAR Marche, deducendo l’incompetenza dei comandanti, l’illegittimità della detrazione dall’anzianità e l’incostituzionalità delle norme primarie. Hanno chiesto anche l’accertamento del diritto alla retribuzione e la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno, previa disapplicazione o rimessione alla Consulta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Le norme del D.L. n. 44/2021 e s.m.i. hanno natura eccezionale e derogatoria rispetto al Codice dell’Ordinamento Militare: il legislatore ordinario ben poteva introdurre una nuova ipotesi di sospensione temporanea del rapporto di servizio. Gli atti dei comandanti hanno quindi mera valenza dichiarativa, essendo adottati al termine del periodo di assenza e comunque necessari a fini burocratici, come precisato dalla circolare dello Stato Maggiore della Difesa del 10 dicembre 2021.

Quanto alla detrazione dall’anzianità, il Tribunale la qualifica come conseguenza obbligata: tutti i periodi di assenza ingiustificata vanno scomputati, essendo mancata la prestazione per causa imputabile al lavoratore. Il Collegio richiama l’art. 858, comma 1, lett. d), del C.O.M., che prevede la detrazione anche nell’aspettativa per motivi privati, ipotesi non sanzionatoria. Non condivide perciò le pronunce di altri TAR che avevano ritenuto illegittima la detrazione in assenza di espressa previsione legislativa.

Sul secondo motivo, il TAR non ritiene necessario un esame diffuso. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 14, 15 e 16 del 2023, richiamate dalle successive n. 171 e n. 185 del 2023, ha già scrutinato la legittimità delle norme applicate. L’art. 32 Cost. menziona i “trattamenti sanitari” e non solo i vaccini tradizionali, sicché non era precluso imporre l’inoculazione. Il richiamo alla sentenza statunitense del 9° Distretto Federale è inconferente, estraneo all’ordinamento nazionale.

Il Collegio ribadisce che i giudici di merito non possono deliberatamente discostarsi dal decisum della Consulta. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 13 luglio 2023 in causa C-765/21, ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale, mentre la Corte EDU, con la sentenza 29 agosto 2024, ha ritenuto legittimi gli obblighi vaccinali. Le censure dei ricorrenti ripropongono profili già esaminati e respinti, senza nuovi dati statistici utili.

Il ricorso è quindi respinto, con caduta delle domande di accertamento e risarcitoria. Le spese sono compensate, stante la recente introduzione della normativa e la necessità di plurime pronunce costituzionali per il suo vaglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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