Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 1652 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto — in ossequio al principio dispositivo — alla declaratoria di improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La pronuncia è di rito e trova fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all’esito e alla complessità della res controversa.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, con domanda di sospensione, la presa d’atto con cui il Dirigente del competente Settore provinciale, nel confermare l’iscrizione al Registro Provinciale dei Rifiuti per l’attività di recupero in R13, non ha accolto la richiesta di proseguire l’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in R5 per un quantitativo superiore a 10 tonnellate/giorno. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Con ordinanza la domanda cautelare è stata respinta. Nel corso del giudizio la società ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso; il resistente ha aderito a tale dichiarazione. I difensori delle parti hanno avanzato istanza di passaggio in decisione, sicché all’udienza dedicata allo smaltimento dell’arretrato il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione si esaurisce sul piano processuale. La società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e la controparte ha aderito a tale determinazione. Ne deriva che il ricorso va definito con pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo del giudice muove dal principio dispositivo. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Da ciò consegue che il giudice è tenuto alla declaratoria di improcedibilità ogni qualvolta il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, 8 aprile 2024, n. 6724; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 aprile 2024, n. 2281; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337.

Sul piano delle conseguenze accessorie, il Collegio ritiene di poter compensare le spese di lite, tenuto conto dell’esito in rito e della complessità della res controversa. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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