Divieto di prosecuzione di attività produttiva in area destinata a servizi (TAR Lombardia n. 3073 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prosecuzione di un’attività terziario-produttiva insediata in immobile urbanisticamente destinato a servizi non richiede la previa presentazione di una SCIA, né l’esperimento del procedimento di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990. L’Amministrazione accerta l’assenza del titolo e inibisce l’esercizio dell’attività sine titolo, senza che operino i termini ivi previsti, il cui dies a quo presuppone una segnalazione presentata e la verifica della carenza dei relativi presupposti. Non trova applicazione l’art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché il provvedimento non rimuove effetti già consolidati, ma impedisce la prosecuzione di un’attività priva di titolo. Il richiamo all’art. 650 cod. pen. contenuto nell’atto non integra applicazione della norma penale e non è pertanto censurabile in questa sede.
Il Fatto
La società ricorrente conduce in locazione, dal 2017, immobili siti nel Comune di Vimercate, realizzati in forza di una concessione edilizia del 1992 e di una convenzione urbanistica che destinava le strutture a pensione e cimitero per piccoli animali domestici. Nel Piano di Governo del Territorio le aree erano ricomprese tra quelle di interesse collettivo, destinate a servizi.
Con ordinanza n. 61 del 2021 il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in difformità, accertando un mutamento di destinazione d’uso; il relativo contenzioso era stato definito con rigetto, confermato in appello. Con successiva ordinanza n. 110 del 16.06.2021 il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività terziario-produttiva, rilevando l’insediamento di attività di progettazione e produzione di dispositivi medici, estranee alla destinazione convenzionale. La società ha impugnato tale provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto della cessazione dell’attività dichiarata dalla ricorrente, ma riconosce la persistenza dell’interesse allo scrutinio delle censure ai fini risarcitori. Nel merito, respinge il primo motivo: l’ordinanza n. 61/2021 concerneva il ripristino dello stato dei luoghi per abusi edilizi, mentre quella impugnata introduce, per la prima volta, il divieto di prosecuzione dell’attività, fondato su presupposti distinti e su una propria base normativa.
Quanto al richiamo all’art. 19 l. n. 241/1990, il Tribunale rileva che l’unica SCIA prodotta risale al 2003 e riguarda un centro veterinario polifunzionale; nessuna segnalazione è stata presentata per l’attività terziario-produttiva. La censura è pertanto inconferente.
Il Collegio confuta poi l’argomento secondo cui l’assenza di SCIA renderebbe inapplicabili le conseguenze sanzionatorie: accogliere tale tesi condurrebbe all’esito paradossale di svuotare di significato la norma, la cui applicazione dipende dall’ambito oggettivo e non da una scelta del privato. Ne deriva il rigetto anche della censura sui termini: il dies a quo presuppone una segnalazione presentata e la verifica della carenza dei presupposti, evenienza non verificatasi.
Per le medesime ragioni è respinta la doglianza sull’art. 21-nonies l. n. 241/1990: il provvedimento non rimuove effetti consolidati, ma inibisce un’attività svolta sine titolo, senza necessità di motivare sul pubblico interesse. La censura relativa all’art. 650 cod. pen. è inammissibile, non avendo l’Amministrazione applicato la norma penale; sarebbe comunque infondata, avendo l’atto dato atto della violazione del regolamento locale d’igiene per le altezze dei locali. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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