Ottemperanza e subentro: il rifiuto del ricorrente non è inerzia dell’amministrazione (TAR Campania n. 1869 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che ha annullato l’aggiudicazione e disposto il subentro del secondo classificato, il rifiuto del ricorrente di assumere l’appalto per asseriti ostacoli tecnici ed economici non integra inerzia o elusione dell’amministrazione. Il subentro resta la soluzione che meglio risponde all’interesse comune delle parti e deve essere esperito prima di ogni liquidazione per equivalente. L’incremento dei costi è fronteggiabile mediante la revisione dei prezzi, l’esecuzione del progetto avviene secondo l’offerta del subentrante e lo stato di avanzamento accertato dal direttore dei lavori va verificato su basi tecniche. Il risarcimento per equivalente, fondato su calcoli unilaterali, non può essere riconosciuto. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
Con sentenza n. 8103 del 2021 il TAR Campania accoglieva il ricorso del consorzio secondo classificato, annullava l’aggiudicazione in favore dell’originaria aggiudicataria, dichiarava l’inefficacia del contratto e disponeva il subentro, prevedendo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente secondo criteri analiticamente indicati. La decisione era confermata in appello.
Il Comune avviava l’esecuzione e il direttore dei lavori redigeva lo stato di consistenza, attestando un avanzamento inferiore al 40 per cento. L’originaria aggiudicataria chiudeva i cantieri. Dopo una riunione con il consorzio e l’invio della documentazione tecnico-contabile, il Comune dava avvio alle verifiche per l’aggiudicazione e la stipula. Il consorzio proponeva allora ricorso per ottemperanza, eccependo l’incremento dei costi, l’incompatibilità del progetto eseguito e l’avvenuta realizzazione di oltre metà dell’opera, e chiedendo il risarcimento del danno per equivalente oltre alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, rilevando che le pretese del ricorrente derivano da un contegno scarsamente collaborativo. La condotta del Comune non è dilatoria né elusiva: l’amministrazione, in attesa della definizione dell’appello, si è mostrata diligente nell’avviare l’esecuzione, redigendo lo stato di consistenza e consentendo l’accesso alla documentazione contabile.
Nessuno dei tre ostacoli opposti regge. Quanto all’incremento dei costi, l’esecutore può sempre richiedere la revisione dei prezzi ove ne ricorrano i presupposti. Quanto all’incompatibilità del progetto, il subentro avviene sulla base delle condizioni dell’offerta del subentrante medesimo, secondo orientamento consolidato richiamato dal Collegio. Quanto allo stato di avanzamento, l’affermazione del ricorrente non è esatta: il direttore dei lavori attesta un valore molto inferiore alla soglia invocata.
Il subentro, dunque, oltre che possibile, è la soluzione che meglio risponde all’interesse comune. Le pretese risarcitorie alternative sono abnormi e fondate su calcoli unilaterali, privi di supporto probatorio. Il Collegio ricorda che la sentenza ottemperanda aveva affidato alla stazione appaltante il compito di proporre la liquidazione secondo criteri definiti, tra cui la scomposizione dell’offerta, la quantificazione dell’utile, la decurtazione equitativa e il calcolo degli interessi.
Solo dopo l’accertamento della non praticabilità del subentro l’eventuale risarcimento per equivalente potrà essere quantificato mediante istruttoria dell’amministrazione, in coerenza con i criteri dettati in sentenza. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione su poteri amministrativi non ancora esercitati. Segue la condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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