Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1870 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il rispetto dei termini di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rendono ammissibile il ricorso. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta. Questi provvede all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, poiché l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, propone ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, tramite la c.d. carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 legge n. 107/2015.

La sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva ed è stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione. L’amministrazione è rimasta inerte. Da qui la domanda di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e muove dalla verifica dei presupposti processuali. Il rispetto dei termini è accertato: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. Quanto al profilo sostanziale, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’esecuzione deve avvenire mediante assegnazione della carta elettronica, attraverso l’attribuzione dell’equivalente monetario, per un importo complessivo di € 2.000, pari a € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici.

Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. L’organo straordinario interviene ove decorra infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore, della scadenza del primo termine.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *