Requisiti professionali in gara: consulente non organico escluso (TAR Campania n. 2263 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei raggruppamenti temporanei che partecipano alle gare per servizi di architettura e ingegneria il componente del gruppo di lavoro deve essere legato all’operatore economico da un rapporto stabile e continuativo. Il requisito si ricava dal combinato disposto degli artt. 35, 36 e 37 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 66, comma 2, del codice: soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua devono aver fatturato in favore del dichiarante oltre il 50% del proprio volume annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. Il consulente privo di tale collegamento non può essere inserito nell’organigramma né indicato nel gruppo di lavoro, e la professionalità non può essere spesa in gara. La mancata comprova del requisito, dichiarato a pena di esclusione, giustifica il provvedimento espulsivo. La sostituzione del professionista è ammessa solo quando la sua figura non sia stata determinante per la costituzione del raggruppamento e per l’attribuzione del punteggio.

Il Fatto

Una società capogruppo di un raggruppamento temporaneo impugna davanti al TAR Campania la propria esclusione da una gara per servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, bandita da un Comune con finanziamento PNRR per il restauro di un palazzo storico. La ricorrente era prima graduata; l’esclusione ha comportato l’aggiudicazione al concorrente secondo classificato.

La stazione appaltante aveva contestato la mancata dimostrazione del requisito di consulenza su base annua riferito al professionista indicato come direttore operativo con qualifica di restauratore. La ricorrente ha chiesto la sostituzione del soggetto con altro professionista della mandante. Il concorrente aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, deducendo ulteriori profili escludenti. La domanda cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi della ricorrente principale, alla luce del principio secondo cui l’accoglimento del ricorso incidentale non determina di per sé l’improcedibilità di quello principale, dovendo questo essere scrutinato per primo. Il primo motivo è infondato. Il disciplinare richiama espressamente, a pena di esclusione, i requisiti della parte V dell’Allegato II.12. Il dato normativo, letto in modo sistematico, impone che l’organigramma contenga soggetti legati da un rapporto stabile all’operatore economico.

Il Tribunale ritiene che “organigramma” e “gruppo di lavoro” siano nozioni sovrapponibili: in entrambi i casi si tratta di indicare i soggetti direttamente impiegati nelle funzioni richieste, cioè direzione dei lavori, direzione operativa e restauro. Queste funzioni assumono rilievo centrale, perché la categoria prevalente dell’appalto riguarda proprio le operazioni edili e di restauro.

Il professionista designato non risultava inserito nell’organigramma nel senso preteso dalla disciplina: era qualificato solo come consulente della mandante e non ha dimostrato di aver fatturato oltre il 50% in favore della stessa. Il requisito di partecipazione è quindi rimasto incomprovato, nonostante le reiterate richieste istruttorie e la proroga concessa. La finalità della norma è chiara: garantire che l’esecuzione sia affidata a professionalità interne o stabilmente connesse, evitando l’inserimento di rapporti occasionali creati per acquisire punteggi.

Quanto alla richiesta di sostituzione, il Collegio la ritiene legittimamente negata. Il curriculum del soggetto designato è stato determinante per l’attribuzione del punteggio più elevato, mentre quello del professionista proposto in sostituzione non era allegato né valutato. La sostituzione avrebbe così comportato modifica sostanziale dell’offerta. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’estromissione è consentita solo se il soggetto non sia stato essenziale per la costituzione del raggruppamento.

È infondato anche il motivo sull’asserita incompatibilità tra ruolo di aggiudicatario e di progettista: l’art. 4 dell’Allegato I.2 riguarda le funzioni del RUP e non è invocabile nei confronti dell’operatore economico. Nessun conflitto di interessi concreto è stato allegato. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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