Informativa antimafia e giudizio probabilistico sul pericolo di infiltrazione (TAR Campania n. 2265 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia non richiede la prova della responsabilità penale, ma si fonda su un giudizio probabilistico-induttivo che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, faccia ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il diritto amministrativo della prevenzione non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica, desumibile anche da eventi solo potenziali e non attuali. I provvedimenti che dispongono misure cautelari per reati ostativi antimafia costituiscono fonte espressamente annoverata dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 ai fini della sussistenza dei tentativi di infiltrazione. Gli elementi raccolti non vanno valutati in modo atomistico, ma nel loro insieme, e la carica di amministratore unico compartecipe degli affari delittuosi costituisce fattore di controindicazione idoneo a riflettersi sulla società.

Il Fatto

La Prefettura di Caserta, ravvisata la sussistenza di situazioni ex artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, ha rigettato la richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la c.d. white list di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012. La società ricorrente ha impugnato l’informativa ostativa, il provvedimento di rigetto e gli atti presupposti, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 84 e 91 del codice antimafia, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e inattualità degli indizi.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto il decreto con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di prevenzione, ha dichiarato ultimato senza criticità il periodo di controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, chiedendo il rinvio dell’udienza per il prefigurato aggiornamento dell’informativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente di differire la trattazione “solo per casi eccezionali”, non ravvisabili nella prefigurata procedura di aggiornamento. Quest’ultima è prevista, ex art. 91, comma 5, del codice antimafia, al venir meno delle circostanze rilevanti e si basa su presupposti nuovi, autonomamente valutabili: la legittimità dell’interdittiva va quindi accertata con riferimento ai presupposti esistenti al momento della sua adozione.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’interdittiva antimafia risponde all’esigenza di evitare l’infiltrazione illecita nell’economia sana. Il pericolo va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, senza attingere il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell’accertamento penale. La fattispecie, come delineata dall’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, è di pericolo: rilevano anche tentativi solo potenziali, purché desumibili da elementi non immaginari o aleatori.

Nel caso concreto l’interdittiva poggia su elementi circostanziati. L’amministratore unico della società è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per reati ostativi antimafia, tra cui l’art. 416-bis cod. pen., unitamente al padre. L’art. 84, comma 4, cod. antimafia annovera espressamente tali provvedimenti tra le fonti da cui desumere i tentativi di infiltrazione. La carica rivestita dal legale rappresentante, compartecipe degli affari delittuosi, costituisce fattore di controindicazione idoneo a raffigurare la possibile contaminazione della società.

Il Collegio richiama inoltre la propria sentenza n. 3374 del 27.05.2024, che ha respinto il ricorso avverso l’interdittiva emessa nei confronti di altra società, da cui sono tratti elementi indiziari: emerge una sostanziale linea di continuità tra i soggetti coinvolti, in rapporto parentale e in collegamento economico pregiudizievole. La credibilità del collaboratore di giustizia non può fondatamente porsi in dubbio nel contesto del potere prefettizio. Gli elementi non vanno riguardati in modo atomistico, ma nel loro insieme.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono dunque respinti. Le spese di giudizio sono compensate per intero, attesa la natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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