Improcedibilità per acquiescenza alla rinuncia del giudice onorario (TAR Campania n. 282 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il magistrato onorario che presti servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 può essere confermato, a domanda, sino al settantesimo anno di età, secondo il meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021. La partecipazione alla procedura valutativa comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso, mentre la mancata conferma dà diritto a un’indennità che l’interessato può sempre rifiutare. Il meccanismo è interamente rimesso a una scelta volontaria dell’interessato e non comprime il diritto di difesa tutelato dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il ricorso proposto prima dell’entrata in vigore della legge che ha composto in via transattiva le situazioni pregresse è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove il ricorrente non alleghi la mancata adesione alle procedure e non provi l’interesse ad agire.

Il Fatto

Il ricorrente aveva svolto funzioni di vice procuratore onorario dal 1998 al 2001 e, dal 12 aprile 2002, quelle di giudice di pace, senza interruzione. Con ricorso notificato e depositato il 2 dicembre 2021 chiedeva l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell’ambito della magistratura, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione.

Deduceva la natura subordinata del rapporto, dissimulata dalla reiterazione di incarichi onorari prorogati per legge, e la contrarietà dei termini apposti alla direttiva 1999/70/CE. Il Ministero della Giustizia e il CSM eccepivano inammissibilità e infondatezza. La Sezione, con ordinanza collegiale n. 277 del 10 gennaio 2024, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, che eccepiva il difetto di giurisdizione, l’improcedibilità per normativa sopravvenuta e la mancata prova dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda non riguarda un rapporto di lavoro subordinato qualsiasi, ma il riconoscimento dello status di magistrato onorario con assimilazione al magistrato togato; per tali controversie permane la giurisdizione esclusiva, come chiarito da Cons. Stato, Sez. V, n. 7427 dell’8 novembre 2021 e da Cass. SS. UU. n. 27198 del 2017 e n. 21986 del 2021.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenienza dell’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021. La norma ha riscritto l’art. 29 d.lgs. n. 116/2017 prevedendo che i magistrati onorari in servizio possono essere confermati a domanda sino al settantesimo anno di età. La domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso; la mancata conferma dà invece diritto a un’indennità che l’interessato può rifiutare.

Il ricorrente non ha precisato se abbia partecipato alle procedure, né se abbia percepito l’indennità. Poiché agisce per il periodo dal 12 aprile 2002 al 2 dicembre 2021 e il ricorso è anteriore alla legge, il giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’acquiescenza agli effetti delle disposizioni subentrate in corso di causa.

Il Collegio respinge le censure di illegittimità costituzionale. Il meccanismo è su base volontaria e risponde all’esigenza ragionevole di prefigurare l’esposizione finanziaria nel rispetto dell’art. 81 Cost.; non lede le garanzie degli artt. 24 e 117 Cost. né dell’art. 47 della Carta, poiché l’effetto preclusivo è rimesso alla libera valutazione dell’interessato.

Il ricorso è inoltre inammissibile per mancata prova dell’interesse, avuto riguardo al sistema di compensazione a cottimo di cui all’art. 11 legge n. 374/1991: il ricorrente non ha allegato le differenze tra compensi percepiti e trattamento del magistrato togato, né la qualifica cui aspira, con il rischio di dover restituire le somme eccedenti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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