Gara concessioni demaniali illegittima senza PCC e senza indennizzi ai concessionari uscenti (TAR Puglia n. 1201 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime non può essere indetta sul fondamento di un elaborato planimetrico predisposto dall’ufficio tecnico comunale, in luogo del Piano comunale delle coste adottato e approvato secondo il procedimento e le competenze fissati dalla legge regionale. L’obbligo di avviare la procedura selettiva, imposto dal diritto unionale e attuato dal giudice amministrativo, non consente soluzioni gestionali improvvisate e scollegate dagli obblighi di pianificazione. Il bando deve inoltre indicare il valore degli investimenti non ammortizzati e l’indennizzo dovuto al concessionario uscente. La proroga ex lege delle concessioni in essere fino al 30.09.2027 ha natura tecnica, è subordinata all’avvio delle gare e non contrasta con la direttiva 2006/123/CE né con l’art. 49 TFUE.
Il Fatto
La ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima su un’area costiera comunale, sulla quale esercitava l’attività di stabilimento balneare. Il Comune, a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato gli atti di proroga e imposto l’avvio delle gare, adottava due delibere di Giunta con cui prendeva atto di un elaborato planimetrico redatto dall’ufficio tecnico per l’adeguamento del progetto di Piano comunale delle coste, quindi indiceva la procedura per l’assegnazione di venti concessioni.
La società impugnava gli atti di indizione, i verbali di gara e, con successivi motivi aggiunti, la determinazione di aggiudicazione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per violazione del giudicato, per mancata impugnazione degli atti presupposti, per omessa notifica all’Autorità garante della concorrenza e per mancata partecipazione alla gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Gli atti impugnati non sono mera esecuzione del giudicato, perché l’attuazione della sentenza ha richiesto un’attività amministrativa nuova, le cui modalità concrete non erano predeterminate. Gli atti di indirizzo e le determinazioni di avvio della gara non sono immediatamente lesivi, secondo il consolidato orientamento amministrativo (Cons. Stato n. 7987 del 30.11.2021; TAR Milano n. 853 del 2023). Quanto all’Autorità garante, l’art. 41, comma 2, c.p.a. impone la notifica all’amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno un controinteressato, non all’Autorità, che non è parte necessaria.
Nel merito, il Tribunale accoglie le censure sulla mancanza del Piano comunale delle coste. L’art. 4 della legge regionale n. 17/2015 disciplina un procedimento articolato: adozione da parte della Giunta, osservazioni, approvazione consiliare e verifica regionale. L’art. 8, comma 1, subordina il rilascio e la variazione della concessione al rispetto del piano approvato. Il Comune ha invece fondato la gara su un elaborato tecnico mai sottoposto a quel percorso, eludendo le competenze del Consiglio comunale e della Giunta regionale.
L’art. 15, comma 1, della stessa legge, che fino all’approvazione del piano richiama il piano regolatore delle coste vigente, è norma transitoria di chiusura: può operare per singole aree inutilizzate, non diventare lo strumento per definire l’assetto complessivo del demanio. L’an della gara è ineludibile, ma la gara è mezzo e non fine: non può prescindere dagli strumenti di pianificazione.
È fondata anche la censura sugli indennizzi. L’art. 4, commi 4 e 9, della legge n. 118/2022, come modificato dalla legge n. 166/2024, obbliga il bando a indicare il valore degli investimenti non ammortizzati e il valore dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. L’avviso pubblico non contiene alcuna previsione in tal senso: l’amministrazione non poteva pretermettersi completamente la questione, anche in assenza del decreto ministeriale sui criteri dell’equa remunerazione.
Quanto alla durata delle concessioni, il Collegio ritiene che gli artt. 3, comma 1, e 4, comma 7, della legge n. 118/2022 non contrastino con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, discostandosi dall’orientamento di segno opposto. La proroga fino al 30.09.2027 opera come limite massimo e presuppone l’avvio delle gare; il concessionario uscente resta legittimamente nell’area fino alla stipula del nuovo rapporto concessorio. Il Comune avrebbe quindi dovuto estendere la titolarità fino a quel momento, non fino al 15.09.2025.
Nota della Redazione
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