Divieto assoluto di cani illegittimo per sproporzione (TAR Campania n. 5415 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto assoluto e generalizzato, disposto con ordinanza sindacale, di far transitare i cani nei vicoli del centro storico e di accedere alle aree giochi per bambini è illegittimo per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. L’amministrazione deve optare, tra più scelte ugualmente idonee al perseguimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari. Le finalità di decoro, igiene e sicurezza sono già soddisfatte dalla disciplina statale che impone di condurre i cani al guinzaglio e di raccogliere le deiezioni. Il Sindaco deve quindi esercitare i propri ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzione, anziché adottare un divieto indiscriminato di accesso degli animali.

Il Fatto

Con ordinanza n. 12 del 10 marzo 2022, il Sindaco del Comune di Arienzo ratificava e integrava un precedente provvedimento del 2021 in materia di conduzione dei cani, imponendo ulteriori divieti, tra cui quello di far transitare gli animali nei vicoli del perimetro del centro storico e quello di accesso, anche se accompagnati dal conduttore, nelle aree giochi per bambini.

Un’associazione di protezione ambientale riconosciuta impugnava l’ordinanza in queste due sole parti, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione del provvedimento rispetto alla normativa di settore e alla giurisprudenza amministrativa. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe, accoglie il ricorso. L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani nelle aree del centro storico o nelle aree giochi, pur muovendo da finalità meritevoli di tutela dei cittadini, risulta eccessivamente restrittiva della libertà di circolazione delle persone.

Il provvedimento viola così i principi di adeguatezza e proporzionalità che informano l’agere amministrativo, anche per la permeabilità del sistema alle norme comunitarie. Richiamato l’art. 1 della legge n. 241/1990, la Corte ribadisce che la pubblica amministrazione deve optare, tra più scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari, per evitare loro inutili sacrifici.

L’interesse perseguito dal Comune avrebbe potuto essere soddisfatto con azioni meno drastiche, mediante più incisive misure di controllo e sanzione in ordine all’applicazione delle prescrizioni della precedente ordinanza n. 130 del 2021, a loro volta mutuate dalla disciplina sovraordinata. Il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare i comportamenti incivili dei conduttori con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza e sanzione.

Nel percorso argomentativo il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia T.A.R. Napoli, sez. V, 5 ottobre 2022 n. 6173 e la coeva T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 17 marzo 2025 n. 526, che in caso analogo ha ritenuto illegittimo il divieto di condurre cani nelle aree giochi, perché le esigenze poste a fondamento dell’ordinanza sono già salvaguardate dalla disciplina vigente. Il provvedimento gravato va pertanto annullato in parte qua, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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