Progressione economica docenti universitari e criteri di valutazione non retroattivi (TAR Puglia n. 1254 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di ateneo che disciplina la valutazione della progressione economica dei professori e dei ricercatori non produce effetti retroattivi quando la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale è presentata successivamente alla sua entrata in vigore, ancorché i periodi oggetto di valutazione siano anteriori. La circostanza che i criteri siano stati adottati dopo lo svolgimento dell’attività valutata non integra violazione del principio di irretroattività, poiché il regolamento non incide sull’attività pregressa ma solo sulla sua valutazione, e si limita a specificare soglie quantitative già poste dalla legge n. 240/2010. La Commissione di valutazione applica parametri obiettivi e non può derogare al monte ore complessivo previsto dalla legge. È inammissibile per difetto di allegazione e prova la censura che contesti il computo delle ore senza indicarne l’entità nel procedimento e nel giudizio.
Il Fatto
Una ricercatrice a tempo pieno in servizio presso una università telematica impugna la nota con cui l’ateneo ha comunicato l’esito negativo della sua domanda di progressione economica per il triennio 2015-2018 e per i due bienni successivi. La domanda era stata presentata nell’ottobre 2023, dopo un soccorso istruttorio che aveva richiesto una nuova autocertificazione.
La ricorrente contesta l’applicazione del regolamento di ateneo adottato nel giugno 2023, ritenuto più rigoroso del precedente, e la valutazione negativa dell’attività didattica. Chiede l’accertamento del diritto agli scatti stipendiali e la condanna delle amministrazioni al pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito per la infondatezza della prima censura. Il regolamento del 2023 disciplina la valutazione delle domande presentate dopo la sua entrata in vigore: poiché l’istanza della ricorrente è posteriore di quasi tre mesi, non si configura alcuna applicazione retroattiva.
Anche ammettendo un profilo di retroattività, il Tribunale osserva che il regolamento si limita a tradurre in criteri di valutazione norme che già disciplinavano l’attività dei docenti. L’art. 6, comma 3, legge n. 240/2010 impone ai ricercatori a tempo pieno un impegno didattico e di servizio non inferiore a 350 ore annue, e l’art. 5 del regolamento ripropone soglie obiettive coerenti con tale precetto. Nessun criterio innovativo, dunque, ma mera specificazione del dovere d’ufficio.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la valutazione positiva della didattica richiede il superamento di due soglie: il 90% di 75 ore annue di didattica frontale e 350 ore complessive tra didattica e servizio agli studenti. La ricorrente non ha mai raggiunto il monte ore complessivo. Le doglianze sulla pretesa contraddittorietà sono inammissibili per difetto di interesse o comunque infondate, poiché la Commissione ha applicato la norma regolamentare rimasta inoppugnata.
Neppure la neutralizzazione del criterio della didattica frontale giova alla ricorrente: anche decurtando le 75 ore, la soglia residua di 275 ore annue resta superiore alle 157 ore e 30 minuti e alle 172 ore e 30 minuti dichiarate. Le ore aggiuntive di tutorato e di preparazione non risultano indicate né nella relazione, né nell’autocertificazione, né nel ricorso: la censura è inammissibile per mancata allegazione e infondata per difetto di prova ex art. 64, comma 1, cod. proc. amm.
Il terzo motivo replica le censure già esaminate per il biennio 2020-2022. Il Collegio ribadisce che la preparazione di lezioni e materiali non rientra tra le attività didattiche valutabili e che, per raggiungere le 350 ore, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare ulteriori 278 ore nel biennio, non dichiarate né provate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.
Nota della Redazione
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