Ottemperanza al giudicato e astreintes per la Carta docente non erogata (TAR Lombardia n. 3209 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo giudiziale e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La richiesta di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta solo se il ritardo maturato giustifichi la misura, che va però commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e fatta decorrere dal verificarsi dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non retroattivamente. Il commissario ad acta, ove sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo a liquidazione di compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la sentenza n. 204 pubblicata il 12 marzo 2024, che gli riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione a mettere a disposizione la somma complessiva di € 1.500,00 e a rifondere la metà delle spese processuali.

Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non adempiva, né per la sorte capitale né per le spese. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si formava e decorreva inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penale di mora per ogni giorno di ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’Amministrazione viene conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della competente Direzione Generale o in dirigente o funzionario delegato, il quale adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità, tuttavia, deve decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini sopra assegnati e va commisurata, per il disposto della stessa norma, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in € 500,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione nei termini e nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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