Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro tramite commissario ad acta (TAR Campania n. 5795 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per la formazione ha valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione. Il giudicato impone di far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto, senza che l’inerzia dell’Amministrazione possa paralizzarne l’attuazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora non va disposta quando la pronuncia da eseguire abbia già previsto la condanna agli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per quattro anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero ed era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza alcun adempimento, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della sentenza civile in termini di valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.
Il giudice amministrativo verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato prova di aver eseguito il giudicato.
Alla luce di tali rilievi il ricorso va accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. In caso di inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando, nei successivi sessanta giorni, l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio respinge invece l’istanza di condanna al pagamento della penalità di mora. La ragione è che la sentenza da ottemperare aveva già disposto la condanna al pagamento degli interessi, con conseguente superfluità dell’ulteriore misura coercitiva richiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato e distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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