Criterio di accesso alla prova orale e cessata materia del contendere (TAR Puglia n. 318 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di un concorso pubblico non può introdurre, in via surrettizia, un criterio di ammissione alla prova orale ulteriore e diverso da quello stabilito dal bando e dalla normativa di rango superiore. Ove il bando e il D.M. 30/09/2011 prevedano unicamente il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 per il superamento della prova scritta, è illegittima la previsione che richieda anche un punteggio di almeno 6 punti in ogni singola domanda. La sopravvenuta approvazione della graduatoria definitiva, che abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, determina la cessata materia del contendere. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione quando l’illegittimità del criterio contestato risulti già in sede cautelare.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso per i corsi di specializzazione sul sostegno didattico, VIII ciclo, per la scuola secondaria di primo grado, bandito dall’Università del Salento. Nella prova scritta conseguiva il punteggio di 21/30, minimo richiesto per il superamento. La commissione, tuttavia, la escludeva dalla prova orale per non aver riportato almeno 6 punti in ciascuna domanda.

La candidata impugnava l’avviso di convocazione, gli allegati con gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi e il verbale n. 1 della commissione, deducendo l’introduzione surrettizia di un criterio non previsto dal bando né dalle norme ministeriali. Chiedeva l’annullamento degli atti e l’ammissione con riserva alla prova orale, con contestuale istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del contendere muovendo dal criterio applicato dalla commissione: l’accesso alla prova orale era stato subordinato al conseguimento di almeno 6 punti in ogni singola domanda, oltre alla votazione complessiva di 21/30. La ricorrente contestava che tale requisito fosse stato introdotto in via surrettizia, in assenza di previsione nel bando.

In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza con decreto presidenziale, poi confermato in sede collegiale, disponendo l’ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale. La valutazione del fumus si fondava sul rilievo che il criterio dei 6 punti per domanda non trovava alcun fondamento nel D.R. n. 547/2023 di ammissione, né nel D.M. 30/09/2011, che si limita a fissare il punteggio minimo di 21/30 per il superamento della prova scritta.

Nelle more del giudizio l’amministrazione depositava una relazione informativa dalla quale risultava l’approvazione, con D.R. n. 987 del 9.11.2023, della graduatoria definitiva della procedura, nella quale la ricorrente era collocata tra i candidati idonei, con possibilità di presentare domanda come soprannumeraria per il successivo IX ciclo.

Su tale presupposto il Collegio dichiara la cessata materia del contendere, avendo la graduatoria definitiva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Quanto alle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale e le pone a carico dell’Università del Salento, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari. La decisione si fonda sul rilievo, già espresso in sede cautelare, dell’illegittimità del criterio aggiuntivo introdotto dalla commissione, estraneo tanto al bando quanto alla normativa ministeriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *