Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 6101 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., segnatamente il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo del titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e con poteri comprensivi delle eventuali modifiche di bilancio. La domanda di esecuzione proposta nei confronti di un soggetto non destinatario di obblighi derivanti dal giudicato è respinta. L’astreinte non è concessa quando non si configura un grave ritardo di esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata il 02.07.2025. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma di danaro oltre interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria, dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione in data 04.08.2025 e la cancelleria aveva attestato il passaggio in giudicato con certificazione del 12.02.2026. Non risultando alcuna esecuzione, il ricorrente domanda la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il ricorso è proposto anche nei confronti dell’INPS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ritiene integrati. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria. È decorso inutilmente il termine ante quem previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: la sentenza è stata notificata all’amministrazione il 04.08.2025 e non risulta eseguita.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo.

Quanto alla domanda di esecuzione proposta nei confronti dell’INPS, essa va respinta. L’Istituto non è destinatario di obblighi di esecuzione derivanti dal giudicato, che ha ad oggetto la sola condanna del Ministero. La relativa statuizione discende dal difetto di legittimazione passiva sostanziale in materia di ottemperanza, che presuppone la titolarità dell’obbligo rimasto inadempiuto.

Il Collegio esclude inoltre i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non configurandosi un grave ritardo di esecuzione. La domanda di astreinte è quindi rigettata. L’ordine di esecuzione e i termini assegnati esauriscono la tutela richiesta.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, su specifica richiesta del ricorrente e nei termini fissati, compie tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso è determinato in € 500,00, comprensivo di ogni onere, a carico del Ministero. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario; sono compensate con l’INPS. La Segreteria trasmette copia della decisione al commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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