Validazione del PEF rifiuti atto endoprocedimentale inammissibile (TAR Sicilia n. 2660 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento biennale del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha natura endoprocedimentale. Esso non è autonomamente impugnabile, poiché il procedimento si articola in due fasi e solo l’approvazione definitiva dell’ARERA, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, produce effetti lesivi. L’approvazione non costituisce attività meramente formale: l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa nella loro interezza, controllando anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione operata in precedenza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sola validazione, perché incide su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
La società ricorrente è aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani in esito a gara bandita nel 2022 e aggiudicata nel 2024. Ha trasmesso all’ente territorialmente competente il PEF grezzo; l’ente ha validato il piano discostandosene e operando alcune decurtazioni, motivate con il richiamo ai valori dell’offerta di gara in mancanza di evidenze contabili. Il parere allegato alla nota di riscontro ha confermato tale impostazione.
La società ha impugnato la nota dell’8.11.2024 e il parere, le determinazioni di validazione del PEF e dell’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, nonché le deliberazioni comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI. L’ente resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, assumendo che l’unico atto lesivo sarebbe il provvedimento di approvazione dell’ARERA, non emanato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce all’orientamento richiamato da entrambe le parti, che qualifica l’attività di validazione come endoprocedimentale. Il procedimento disciplinato dall’art. 8 della deliberazione n. 363/2021 si articola in due fasi: la prima spetta all’ente di governo d’ambito, che valida l’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda spetta all’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria dei dati e della documentazione e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie.
Nel caso concreto il ricorso investe solo la determina di validazione dell’ente, mentre non è oggetto di gravame il provvedimento di approvazione dell’ARERA, non adottato. Da ciò deriva l’inammissibilità per difetto di lesività immediata, trattandosi di atti provvisori destinati a successiva approvazione definitiva.
Il Tribunale richiama la pronuncia del TAR Palermo, Sez. II, n. 1768 del 18 luglio 2025, resa su ricorso della stessa società avverso atti di validazione adottati da altro ente e da altro Comune, in vicenda sovrapponibile. In quella sede si è affermato che l’approvazione delle tariffe è funzione svolta in modo unitario e uniforme dall’ARERA e che l’immediata impugnazione degli atti provvisori inciderebbe su poteri non ancora esercitati, concentrando peraltro le impugnazioni avanti un unico giudice.
La sentenza chiarisce che l’approvazione dell’ARERA non è attività meramente formale, perché l’Autorità verifica la coerenza regolatoria della documentazione nella sua interezza e controlla anche la verifica dell’equilibrio della gestione compiuta dall’ente di ambito. I precedenti contrari del Consiglio di Stato dipendevano da peculiarità concrete, estranee alla fattispecie: la ripartizione tra più Comuni di costi da contabilizzare nel PEF e il differimento dell’adeguamento tariffario a una modifica legislativa. L’orientamento è confermato dalla giurisprudenza di prime cure che ha ribadito la natura sostanziale dell’attività dell’Autorità.
Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto volto a contestare un atto privo di consistenza provvedimentale. L’esito in rito e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite, con esclusione della parte pubblica non costituita.
Nota della Redazione
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