Dissesto comunale blocca l’ottemperanza anche per crediti da contratto di durata (TAR Sicilia n. 2693 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dalla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e fino all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 inibisce anche il ricorso per ottemperanza, quale misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore, in funzione di tutela della par condicio creditorum. Rileva il momento genetico del debito, non quello del suo accertamento giurisdizionale: ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 e dell’art. 252, comma 4, del TUEL, rientrano nella massa passiva tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente. La natura di contratto di durata non consente di distinguere tra prestazioni anteriori e successive alla soglia temporale, perché una simile distinzione introdurrebbe incertezza nel riparto di competenze e aprirebbe la strada a condotte elusive della disciplina pubblicistica del dissesto.
Il Fatto
La ricorrente, subentrata al precedente gestore, ha esercitato il servizio idrico integrato per i Comuni dell’Ambito Territoriale AG9 in forza di convenzione di gestione stipulata il 22 settembre 2021. Non ottenuto il pagamento dei corrispettivi fatturati, ha agito dinanzi al Tribunale di Agrigento, che ha accolto il ricorso monitorio con decreto ingiuntivo n. 941 del 20.12.2023, intimando al Comune il pagamento di € 256.083,31 oltre interessi legali e spese.
Il decreto non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo; notificato nuovamente nel febbraio 2025, anche ai fini del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta, gli interessi di mora secondo la deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR e la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si è costituito eccependo il dissesto finanziario dichiarato con delibera n. 10 del 7 marzo 2024 e l’apertura della massa passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso in camera di consiglio della possibile inammissibilità radicale del mezzo, perché il rapporto obbligatorio tra le parti risale a data anteriore alla dichiarazione di dissesto. La decisione muove dall’art. 248, commi 2 e 4, del TUEL, che vieta azioni esecutive e arresta interessi e rivalutazione per i debiti insoluti alla data del dissesto e per quelli di competenza dell’OSL.
La finalità della norma è paralizzare iniziative esecutive individuali che altererebbero la par condicio creditorum. La procedura di liquidazione è dominata dal principio concorsuale: ne deriva l’inibitoria anche del giudizio di ottemperanza, che costituisce misura coattiva di soddisfacimento individuale.
Il riparto di competenze si determina sul momento genetico del debito. L’art. 252, comma 4, del TUEL, integrato dall’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, attrae alla massa passiva i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori alla soglia temporale, anche se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 5 agosto 2020 e l’Adunanza Plenaria n. 1 del 12 gennaio 2022: la gestione separata può funzionare solo se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti vengono attratte, con l’unico limite dell’approvazione del rendiconto.
Quanto alla dedotta natura di contratto di durata, il Collegio ritiene che la distinzione tra prestazioni rese prima e dopo il dissesto non sia condivisibile, perché inserisce un elemento di incertezza nel riparto e consente condotte elusive della disciplina pubblicistica. Richiama sul punto CGARS n. 416 del 12 giugno 2023 e CGARS n. 151 del 26 febbraio 2024, che valorizzano la prevalenza dell’interesse pubblico al riequilibrio rispetto agli interessi patrimoniali dei privati, ancorché accertati in sede giurisdizionale.
Poiché la fonte dell’obbligazione è anteriore alla delibera di dissesto, il credito può essere soddisfatto solo mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.