Monetizzabili le ferie non godute per infermità prima della dispensa (TAR Sicilia n. 2688 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi non fruiti posto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 non osta al riconoscimento dell’indennità sostitutiva in favore del dipendente pubblico che non abbia potuto godere del congedo ordinario per causa a lui non imputabile. La prolungata infermità e la successiva dispensa dal servizio rendono oggettivamente impossibile la fruizione in natura e, estinto il rapporto, ne impediscono il recupero in forma specifica. In tale fattispecie non si richiede la prova di documentate esigenze di servizio né la presentazione di una formale istanza di riporto, non essendo la conservazione del diritto subordinata a una richiesta del lavoratore. Grava invece sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere posto concretamente il dipendente in condizione di esercitare il diritto, invitandolo a fruirne e informandolo del rischio di perdita.
Il Fatto
Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato in congedo, è rimasto pressoché continuativamente assente dal servizio dal 29 agosto 2019 per ragioni di salute, sino alla dispensa per permanente inabilità fisica con decorrenza dal 4 luglio 2024. Nel periodo ha prestato servizio effettivo per soli sei giorni.
Con istanza del 2 agosto 2024 ha chiesto la monetizzazione del congedo ordinario non goduto. La Questura, con determinazione del 18 novembre 2024, ha accolto la richiesta per gli anni dal 2022 al 2024 e l’ha respinta per il 2020 e il 2021, ritenendo non dimostrate le esigenze di servizio e l’avvenuta richiesta di riporto; ha inoltre liquidato ventidue giorni per il 2023. Il dipendente ha impugnato la determinazione deducendo la violazione della disciplina di settore e degli obblighi informativi, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il fondamento del diritto alle ferie nell’art. 36, terzo comma, Cost., nell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. La fruizione in natura costituisce la modalità ordinaria di soddisfacimento; l’indennità sostitutiva è ammessa quando il rapporto è cessato e il godimento è divenuto definitivamente impossibile.
Il divieto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 non può essere letto nel senso di privare dell’indennità chi non abbia potuto godere delle ferie per causa non dipendente dalla propria volontà. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha circoscritto il divieto alle ipotesi di abuso e di mancata programmazione, escludendo i casi di malattia, infortunio o cessazione imprevedibile del rapporto.
Per il personale della Polizia di Stato la conclusione trova conferma nella disciplina di settore: l’art. 14, comma 11, del d.P.R. n. 395 del 1995 esclude la riduzione del congedo per le assenze per infermità, anche protratte per l’intero anno; l’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 254 del 1999 prevede il pagamento sostitutivo anche in caso di cessazione per infermità o di dispensa dopo l’aspettativa. Il presupposto delle documentate esigenze di servizio attiene all’ipotesi ordinaria del dipendente rimasto in servizio e non può essere esteso alla fattispecie della dispensa.
La mancata fruizione non è imputabile al ricorrente: l’infermità e la cessazione hanno impedito oggettivamente il godimento e, estinto il rapporto, ne hanno reso impossibile il recupero. Non rileva che in alcuni periodi egli abbia fruito di parte del congedo, né l’omessa istanza di riporto: secondo Cons. Stato, sez. II, n. 171 del 2024, la richiesta risponde a esigenze di programmazione e la sua omissione non determina la perdita quando la causa è oggettiva. La sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, ha ribadito che la perdita presuppone la prova che il datore abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto, invitandolo e informandolo. L’Amministrazione non ha fornito tale prova.
Quanto al 2023, l’attestazione del Commissariato documenta quarantaquattro giorni maturati e non fruiti, mentre la Questura ne ha monetizzati ventidue senza spiegare l’esclusione dei restanti; spettava all’Amministrazione provare l’eventuale fruizione o il pagamento. Il ricorso è quindi integralmente accolto, con annullamento della determinazione nelle parti corrispondenti, accertamento del diritto alla monetizzazione di diciassette giorni per il 2020, quarantacinque per il 2021 e ulteriori ventidue per il 2023, condanna al pagamento e spese a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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