Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 15476 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della delibazione, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale di un concorso pubblico per l’ammissione di borsisti al corso-concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’iscrizione nell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Il ricorso investiva, oltre al provvedimento di esclusione, l’elenco degli ammessi alle prove orali, i calendari, le FAQ, le istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte, i giudizi della Commissione esaminatrice, le operazioni di abbinamento degli elaborati e la decisione algoritmica che aveva generato il software di gestione del concorso.

La ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto a sostenere la prova orale e la condanna dell’amministrazione all’ammissione al prosieguo delle operazioni selettive. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 10 agosto 2026, la parte ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione integrale delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è assunta con motivazione in forma sintetica, secondo il modulo dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo muove dal principio fondamentale della domanda. Il giudice richiama l’orientamento per cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della delibazione, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 14 ottobre 2014, citata ex multis, che conferma la regola della disponibilità della domanda e il conseguente esito processuale della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della parte ricorrente, intervenuta prima della decisione nel merito, preclude quindi l’esame delle censure e impone la pronuncia di rito.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, per la loro compensazione integrale. Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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