Prove di resistenza e interesse strumentale nel contenzioso sull’aggiudicazione (TAR Emilia-Romagna n. 166 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sull’aggiudicazione di un appalto pubblico, il concorrente che contesti la correttezza dei punteggi tecnici assegnati alle offerte deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che, corretti i dedotti vizi, l’esito della gara gli sarebbe stato favorevole. La sola contestazione dei punteggi non integra l’onere: occorre la dimostrazione di un effettivo vantaggio conseguibile. Le censure volte alla tutela dell’interesse finale all’aggiudicazione sono pertanto inammissibili per carenza di interesse quando il ricorrente non abbia contestato le valutazioni degli operatori che lo precedono e non possa comunque conseguire l’aggiudicazione. Le censure volte all’annullamento dell’intera gara in vista della rinnovazione sono ammissibili senza prova di resistenza, ma l’interesse strumentale deve presentare un solido collegamento con l’interesse finale. La verbalizzazione del solo voto risultante dalla media, o del voto di convergenza collegiale, è conforme alla legge di gara ove il metodo di valutazione non sia il confronto a coppie.
Il Fatto
Un consorzio partecipava alla procedura aperta indetta dalla centrale di committenza regionale per il servizio di pulizia e disinfezione ambientale presso le aziende sanitarie di Bologna e Ferrara, lotto 2, con importo a base di gara di oltre 114 milioni di euro e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il consorzio si classificava al quattordicesimo posto; l’aggiudicazione veniva disposta in favore di una prima società, poi esclusa per effetto del vincolo di aggiudicazione che le aveva assegnato il lotto di maggior valore. Seguiva l’aggiudicazione in favore della terza classificata.
Il consorzio impugnava l’aggiudicazione iniziale, la valutazione di congruità e il diniego di accesso, proponendo tre ricorsi per motivi aggiunti. La stazione appaltante e le controinteressate eccepivano l’inammissibilità per difetto di prova di resistenza, essendo il ricorrente collocato in posizione tale da non poter conseguire l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via preliminare le eccezioni in rito e distingue le censure. Il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse: l’esclusione della prima aggiudicataria ha eliminato l’utilità della domanda, mentre l’istanza di accesso ha ormai conseguito la documentazione richiesta.
Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio richiama il principio secondo cui chi contesta i punteggi deve allegare la prova di resistenza, cioè dimostrare che, corretti i vizi, l’esito dell’appalto gli sarebbe stato favorevole, come affermato da Consiglio di Stato sez. V n. 6504 del 2024 e n. 7420 del 2021. Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato i punteggi delle offerte tecniche di due concorrenti che lo precedono, né la congruità dell’offerta di un altro operatore. Le censure volte all’interesse finale sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.
Le censure volte all’annullamento dell’intera gara in vista della rinnovazione superano l’eccezione, ma sono infondate. Il Tribunale richiama Corte cost. n. 271 del 2019 e TAR Emilia-Romagna n. 72 del 2021: l’interesse strumentale è tutelabile senza prova di resistenza, ma deve avere un solido collegamento con l’interesse finale, collegamento che qui manca.
Nel merito, la censura sulla valutazione unitaria delle offerte è respinta. La legge di gara non imponeva la verbalizzazione dei voti dei singoli commissari, né vietava il confronto tra loro. Richiamando Adunanza Plenaria n. 16 del 2022 e Consiglio di Stato sez. V n. 265 del 2024, il Collegio afferma che la verbalizzazione dei voti individuali è necessaria solo con il metodo del confronto a coppie; negli altri casi gli apprezzamenti confluiscono nella decisione collegiale e la sola attribuzione del voto complessivo finale è sufficiente ai fini della pubblicità esterna. Nessuna violazione della lex specialis è ravvisata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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