Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 16016 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso impone al giudice di adottare una pronuncia conforme a tale dichiarazione e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte dispone pienamente dell’azione e, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, provoca la presa d’atto del giudice. Trova applicazione il principio dispositivo in senso ampio, che preclude al collegio ogni autonoma valutazione dell’interesse ad agire.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, oltre agli allegati e alle deliberazioni aziendali richiamate.

Il ricorso investiva anche il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto recante le linee guida, l’Accordo del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e le intese del 2022. Nel corso del giudizio la società, con dichiarazione resa in udienza, rappresentava di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama il principio, qualificato come jus receptum della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione preclude al giudice di esaminare il merito della controversia. Il giudice non può procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio: fino a quando la causa non viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse provoca quindi la semplice presa d’atto del giudice, che non dispone di poteri officiosi di impulso.

Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 6918 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6379 del 2024, posti a sostegno dell’orientamento richiamato. La decisione non entra nel merito delle censure articolate avverso il meccanismo di ripiano, ma si esaurisce nella verifica della perdurante sussistenza dell’interesse.

In applicazione del principio il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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