Introduzioni non conformi e abbattimento del bestiame: no all’automatismo sanzionatorio (TAR Sicilia n. 1405 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di polizia veterinaria, l’introduzione clandestina nell’allevamento dell’operatore di bestiame altrui sconfinato integra la fattispecie delle introduzioni non conformi di cui al par. 4.4.6 dell’Allegato 1 al D.M. 2 maggio 2024, e non quella delle movimentazioni non autorizzate di cui al par. 4.4.7, in virtù del criterio di specialità e dell’estraneità della condotta alla sfera dell’operatore. La posizione di garanzia del proprietario non si estende all’evento occulto e non conoscibile, e il fatto colposo del terzo interrompe il nesso causale. L’abbattimento totale del bestiame non è configurato dall’ordinamento come misura automatica, ma richiede una ponderata valutazione della concreta situazione epidemiologica e del rischio immediato per la salute, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 27/2021.
Il Fatto
Una cooperativa agricola esercente allevamento di bestiame impugna l’ordinanza con cui l’ASP le ha ingiunto il blocco di ogni movimentazione dei capi, l’abbattimento di tutti gli animali e la revoca del codice aziendale. Il provvedimento muove dal rinvenimento, nel fondo della ricorrente, di nove bovini provenienti da due allevamenti limitrofi e privi di controlli pre-movimentazione. L’allevamento era già sottoposto a blocco ufficiale per un capo sospetto di brucellosi, poi abbattuto.
La cooperativa deduce l’insussistenza dei presupposti, il travisamento del fatto e la violazione del canone di proporzionalità, lamentando l’abbattimento dell’intera consistenza in assenza di focolaio confermato. L’ASP eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto ministeriale e resiste nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione in rito: la ricorrente non censura il D.M. 2 maggio 2024, ma lo assume a parametro di sindacato, e compete al giudice amministrativo il potere di disapplicazione incidentale dell’atto subprimario in antinomia con la fonte superiore.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il richiamo contestuale ai parr. 4.4.6 e 4.4.7 dell’Allegato 1 è improprio, non essendo prospettabile alcun concorso tra le due fattispecie. Lo sconfinamento clandestino di animali esterni integra gli elementi specializzanti delle introduzioni non conformi, che il criterio di specialità sottrae allo spettro del par. 4.4.7.
La Corte esclude altresì una responsabilità omissiva: la posizione di garanzia dell’operatore incontra il limite della gestione del rischio ragionevolmente esigibile e non copre l’evento occulto e non conoscibile. Il fatto colposo dei terzi allevatori, che non hanno custodito i propri armenti, interrompe il nesso causale e integra un’area di esenzione. Non risulta quindi integrata neppure la fattispecie del par. 4.4.6, che presuppone la conoscenza o conoscibilità dell’evento.
Quanto alla profilassi, il par. 4.4.6 prevede la sospensione dello status di indenne fino all’esito dei test sierologici. L’art. 138 Reg. UE n. 2017/625 consente l’abbattimento solo quale misura più appropriata, e l’appendice al D.M. impone di valutare specifici criteri epidemiologici: nessun automatismo è contemplato. Poiché l’ASP ha ripristinato lo status di indenne da brucellosi, difettano il sostrato sanzionatorio e il rischio immediato richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 27/2021.
Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, ferma l’attività di vigilanza igienico-sanitaria. Le spese, liquidate in Euro 1.500, sono poste a carico dell’ASP secondo soccombenza; sono dichiarate non ripetibili verso le parti private non costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.