Silenzio sul procedimento di revoca dei nulla osta e cessazione della materia (TAR Veneto n. 1843 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conferma dei nulla osta al lavoro, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione, ha carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Poiché tale pronuncia costituisce decisione nel merito e non in rito, il giudice deve previamente esaminare le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso cumulativo è ammissibile quando tra le posizioni dedotte sussista una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale qualificata, non essendo sufficienti la mera comunanza delle parti o l’identità delle questioni giuridiche. Tale connessione ricorre quando i procedimenti di revoca riguardano nulla osta rilasciati nella medesima data e fondati su una comune valutazione della capacità economica del medesimo datore di lavoro. La differenziazione sopravvenuta degli esiti istruttori non elide l’originaria connessione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale del settore edile, aveva ottenuto il 7 aprile 2025 tre nulla osta al lavoro subordinato per altrettanti cittadini stranieri. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva espresso parere sfavorevole sulla capacità economica dell’impresa e la Prefettura aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, con preavvisi datati 30 giugno 2025.
Il ricorrente presentò osservazioni e documentazione integrativa, evidenziando che quattro lavoratori già assunti avevano rassegnato le dimissioni e che la valutazione era dunque fondata su presupposti non più attuali. Dopo la diffida del 13 aprile 2026, rimasta senza riscontro, propose ricorso per l’accertamento del silenzio e per la nomina di un commissario ad acta. Due destinatari dei nulla osta intervenivano ad adiuvandum. Nel corso del giudizio l’Amministrazione confermava i nulla osta per gli interventori, con revoca datata 1° settembre 2026, e il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la conferma dei nulla osta, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, soddisfa in modo pieno l’interesse dedotto in giudizio. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa che tale pronuncia è resa nel merito e non in rito. Di conseguenza, prima di definire il giudizio, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dalla difesa erariale.
L’eccezione è infondata. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il ricorso cumulativo è ammissibile solo in presenza di una connessione qualificata tra le posizioni dedotte, non bastando la comunanza delle parti o l’identità delle questioni (Cons. Stato, Sez. V, n. 9584 del 2023).
Nel caso concreto la connessione sussiste: i tre procedimenti di revoca riguardano nulla osta rilasciati nella medesima data, in favore di lavoratori da assumere nella stessa impresa, e sono stati avviati contestualmente sulla base di una comune valutazione della capacità economica del datore di lavoro rispetto al complessivo numero di richieste.
Non vale a escluderla la circostanza che l’istruttoria abbia poi condotto a parere favorevole per due lavoratori e negativo per il terzo. La differenziazione sopravvenuta degli esiti attiene al distinto esito conclusivo dei procedimenti e non incide sull’originaria connessione sostanziale e istruttoria.
Le spese sono poste a carico del Ministero dell’Interno secondo il criterio della soccombenza virtuale, essendo la conferma intervenuta solo a seguito del ricorso, con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.