Accesso difensivo alla cartella sociale del minore e limiti dimensionali degli atti (TAR Veneto n. 1841 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul diritto di accesso, il nesso di necessaria strumentalità tra documento e situazione giuridica finale va accertato secondo un giudizio prognostico ex ante, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano anticipare la valutazione di ammissibilità, influenza o decisività della prova riservata al giudice della controversia sostanziale. Il diritto di accesso può avere ad oggetto solo documenti già formati e nella certa disponibilità dell’amministrazione: se questa attesta in giudizio di non detenerli, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo prova contraria dell’istante. La richiesta che individui una categoria di documenti determinata sotto il profilo soggettivo, oggettivo e funzionale non è massiva od esplorativa, né può pretendersi l’indicazione degli estremi di atti di cui si ignora il contenuto. Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti, introdotto a presidio del principio di sinteticità, non è sanabile ex post e legittima l’applicazione della sanzione processuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un giudizio civile pendente in materia di responsabilità genitoriale, aveva già ottenuto da questo Tribunale l’esecuzione di una precedente sentenza con la trasmissione della cartella sociale del figlio minore. Con nota dell’11 febbraio 2026 il Comune le comunicava che ulteriori comunicazioni e relazioni, relative al minore, erano collocate in un diverso fascicolo intestato al padre, non consegnabile perché non richiamato nella sentenza.

Con istanza del 24 marzo 2026 la ricorrente chiedeva, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, copia di sei categorie di documenti, motivando con le esigenze difensive nel giudizio di revocazione. Il Comune, preso atto dell’opposizione del controinteressato, respingeva l’istanza con provvedimento del 18 maggio 2026, qualificandola come controllo generalizzato e priva di strumentalità. Proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. personalmente, il Comune eccepiva inammissibilità, irricevibilità e infondatezza, depositando la nota del 23 luglio 2026 con cui il dirigente attestava la diversa collocazione dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene innanzitutto irrilevanti i documenti tardivamente depositati, per ammissione della stessa ricorrente. Il decreto della Corte d’Appello che ha respinto il ricorso per revocazione non priva l’istante dell’interesse, trattandosi di provvedimento ancora sub judice e adottato in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, modificabile rebus sic stantibus (Cass. civ. sez. I, n. 19779/2018).

Le eccezioni processuali del Comune sono infondate. L’istanza del 24 marzo 2026 ha oggetto autonomo, fondato su un sopravvenuto elemento di conoscenza, e ha dato luogo a un nuovo procedimento con autonoma ponderazione degli interessi: il diniego è quindi una conferma in senso proprio e non un atto meramente confermativo, diversamente da quanto ritenuto da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2006. Nel rito dell’accesso la difesa personale è ammessa ai sensi dell’art. 23 c.p.a..

Nel merito, l’attestazione del 23 luglio 2026 delimita l’oggetto. Per la documentazione relativa al percorso del minore, formata e detenuta dall’Azienda sanitaria, il ricorso è improcedibile: qualora l’amministrazione dichiari di non detenere i documenti, non può impartirsi un ordine privo di oggetto, salvo prova della disponibilità (Cons. Stato, Sez. V, n. 9622 del 2023; Cons. Stato, Ad. plen. n. 4/2022). L’attestazione non costituisce integrazione postuma della motivazione.

Per le comunicazioni contenute nella cartella paterna concernenti questioni organizzative, accordi e orari, il nesso di strumentalità sussiste secondo il parametro dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021 e dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La richiesta non è massiva, essendo delimitata la categoria dei documenti, e prevale l’interesse difensivo sulla riservatezza ordinaria, con obbligo di oscuramento dei dati estranei.

Quanto alle spese, la soccombenza reciproca ne giustifica la compensazione. Il Collegio rileva però il superamento dei limiti dimensionali del d.P.C.S. n. 167/2016, non autorizzato in via preventiva e non sanabile ex post (Cons. Stato, Sez. III, n. 359 del 2026), determinando la sanzione in € 300,00 ai sensi dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, Allegato 2 al c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *