Concorso straordinario marescialli, platea limitata ai primi concorsi utili e non discriminatoria (Cons. Stato n. 6948 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2197-ter cod. ord. mil. non innova la platea dei destinatari del concorso straordinario per marescialli, ma recepisce pedissequamente il bacino individuato dagli artt. 35, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 196/1995, cioè il personale transitato in servizio permanente nei primi due e nei primi tre concorsi utili banditi successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto. L’espressione “primi concorsi utili” va raccordata alla data di entrata in vigore del decreto di riordino e non consente di ricomprendere le procedure selettive successive. La limitazione risponde a una discrezionalità legislativa non sindacabile nel merito, volta a recuperare il deficit di eguaglianza sostanziale subito da chi aveva già un rapporto di servizio in corso al momento della riforma. Nessuna disparità di trattamento è configurabile rispetto a chi si è arruolato in epoca successiva, trattandosi di situazioni fattuali oggettivamente differenziate. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è obbligatorio, dovendo il giudice motivare sulle ragioni che lo escludono.
Il Fatto
Alcuni militari, arruolati ai sensi della legge n. 958/1986 e transitati in servizio permanente a seguito di concorsi successivi al terzo, impugnavano davanti al TAR Lazio l’art. 2 del bando indetto con decreto n. 31/1D del 14.12.2018 per il reclutamento straordinario di marescialli nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, nella parte in cui escludeva dalla procedura il personale stabilizzato mediante concorsi successivi ai primi tre.
Deducevano l’illegittimità costituzionale dell’art. 2197-ter cod. ord. mil. per violazione degli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., oltre all’eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponevano appello i soccombenti, riproponendo le censure e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto il motivo relativo all’interpretazione del bando. Gli appellanti sostenevano che i “tre concorsi utili” andassero individuati in quelli immediatamente successivi alla maturazione del requisito soggettivo del biennio di ferma, così da ricomprendere la procedura di loro interesse, anche in ragione della minima distanza temporale tra il terzo e il quarto concorso.
La tesi non è condivisa. Le norme richiamate tracciano una soglia temporale precisa, decorrente dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995, e non possono includere le procedure successive. La formula “primi due concorsi utili” di cui all’art. 35, comma 2, va raccordata alla data di entrata in vigore del decreto menzionata nel comma 1. La lettura proposta collide con il dato testuale e con l’esigenza di parità di trattamento che la disposizione riflette.
Il Collegio richiama la pronuncia dell’Adunanza di Sezione del 14 ottobre 2020, che ha chiarito come l’art. 2197-ter cod. ord. mil. si ponga in linea di continuità con il decreto di riordino, recependo senza discrezionalità il bacino già individuato dagli artt. 35 e 36. La ratio è quella di valorizzare chi aveva un rapporto di servizio in corso al momento della riforma e ha subito una modifica peggiorativa delle aspettative di carriera.
Quanto alla questione di costituzionalità, essa è manifestamente infondata. Le categorie poste a confronto versano in condizioni soggettive differenziate quanto a tempi di arruolamento, e l’individuazione della platea rispecchia valutazioni di discrezionalità legislativa, non sindacabili sotto il profilo dell’art. 3 Cost., che ammette trattamenti diversi per situazioni diverse.
Parimenti infondata è la censura di incompatibilità con il diritto eurounitario. Il giudice non è tenuto a un rinvio automatico, ma a pronunciarsi sulla richiesta e a motivare sulle circostanze che lo escludono, secondo la giurisprudenza europea su acte clair e acte éclairé richiamata nella sentenza C-561/19. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.