Cass. pen. Sez. VI n. 37529/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37529/2026 (R.G. 18590/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
SENTENZA
avverso la sentenza del 10/6/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonio Costantini, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso di il rigetto del ricorso di e l’accoglimento dei ricorsi di limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito l’Avvocato in difesa di si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento; udito l’Avvocata , in difesa di che si riporta ai motivi X ed insiste per l’accoglimento; udito l’Avvocato in difesa di che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento; udito l’Avvocato in difesa di che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dei ricorrenti, ritenuti responsabili del reato di falso in atto pubblico, commesso mediante la redazione di un falso verbale di ultimazione dei lavori in data 4 ottobre 2015 e la successiva emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonostante le opere oggetto del contratto di appalto non fossero ultimate.
Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, gli imputati – ciascuno in relazione alle funzioni ricoperte – avrebbero realizzato i suddetti falsi al fine di agevolare l’impresa di attestando l’ultimazione dei lavori nell’ottobre 2015, circostanza smentita dalla successiva adozione, in data 22 dicembre 2015, dell’ordine di sospensione dell’installazione di alcune attrezzature rientranti nel contratto di appalto.
Il raffronto tra quanto attestato ad ottobre e la sospensione dei lavori disposta a dicembre dello stesso anno, dimostrava in maniera inequivocabile la falsità degli atti.
L’imputazione originaria conteneva anche la contestazione di abuso d’ufficio, presupposto imputati avrebbero illegittimamente favorito l’imprenditore. La sentenza di primo grado assolveva dal reato di abuso d’ufficio per non aver commesso il fatto, mentre i restanti imputati venivano assolti in considerazione della sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 323 cod.pen.
2. Ricorre avverso la suddetta sentenza ritenuto responsabile in qualità di responsabile unico del procedimento, nel cui interesse sono stati formulati sei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza con la quale la Corte di appello ha ritenuto che, a seguito del mutamento del collegio giudicante in primo grado, non si sia provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In particolare si evidenzia come, all’udienza del 16 settembre 2021, le parti non erano state invitate a chiedere la rinnovazione dell’istruttoria, senza che ciò potesse comportare l’utilizzabilità delle prove assunte dinanzi ad altro collegio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 479 cod.pen. e il vizio di motivazione.
Assume la difesa che il certificato di ultimazione dei lavori non può qualificarsi quale atto pubblico, essendo redatto dal direttore dei lavori e, quindi, da un soggetto esterno alla pubblica amministrazione. Il RUP è il mero destinatario dell’atto e, quindi, nei suoi confronti può al più ipotizzarsi l’induzione in errore circa l’attestazione di ultimazione dei lavori, senza che ciò si traduca in un atto riconducibile ad una sua attività di verifica e constatazione.
Per quanto attiene, invece, il certificato di regolare esecuzione dei lavori (sottoscritto da il 10/11/2015), la difesa contesta la natura di atto pubblico fidefacente, non potendosi attribuire tale qualifica a tutti gli atti che si inseriscono in una procedura contrattuale regolata da norme di diritto pubblico. Infine, si rappresenta come i predetti atti non contenevano affatto false attestazioni,’ posto che lavori – erano stati effettivamente ultimati. Il successivo ordine di servizio del 22/12/2015, con il quale si indicava alla ditta esecutrice di “sospendere” l’installazione di manufatti e attrezzature era frutto di un mero errore lessicale, dovendosi intendere che tali beni dovessero essere rimossi per essere successivamente riposizionati. Il ricorrente, richiamando anche le prove acquisite sul punto, ha ribadito che lavori concernevano la predisposizione di un’area pic-nic, ubicata in zona montana e priva di possibilità di un effettivo controllo, sicchè, per evitare furti e danneggiamenti, si era ritenuto di rimuove tutti quegli arredi e attrezzatture facilmente asportabili, fin quanto non si fosse provveduto all’affidamento in gestione dell’area stessa.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Sviluppando le considerazioni svolte in relazione al secondo motivo, la difesa sottolinea come la Corte di appello si sia limitata a desumere il dolo del reato di falso sulla base del mero raffronto tra l’ordine di sospensione dei lavori (rectius l’ordine di rimozione di alcuni manufatti), rispetto alla certificazione di ultimazione degli stessi.
Invero, difetterebbe l’accertamento in concreto dell’elemento soggettivo del reato, tanto più che il certificato di ultimazione dei lavori era stato redatto dal direttore dei lavori e, rispetto a tale atto, il RUP poteva al più addebitarsi una colposa omessa verifica di tale certificazione. 2.4; Con il quarto motivo, si deduce .la violazione dell’art. 476, comma 2, cod.pen., ritenendosi che gli atti falsi non possono ritenersi fidefacenti. Richiamando la giurisprudenza sul tema, la difesa evidenzia come gli atti in questioni non sono dotati di una speciale potestà documentatrice, né si ravvisano norme idonee ad attribuire a tali atti una “fede privilegiata”, tanto più che il certificato di ultimazione dei lavori e quello di regolare esecuzione hanno una funzione meramente interna al procedimento amministrativo.
2.5. Con il quinto motivo ci si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e, generale, dell’eccessività del trattamento sanzionatorio.
2.6. Con il sesto motivo si deduce l’omessa conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva.
3. Nell’interesse di – ritenuto responsabile in qualità di direttore esecutivo dei lavori – sono stati formulati quattro motivi di ricorso.
3.1. Con i primi due motivi di ricorso, si propongono le medesime censure relative all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale articolate dalla difesa di 3.2. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del reato di falso, sul presupposto che le prove avrebbero consentito di affermare che i lavori erano stati effettivamente ultimati nell’ottobre 2015, mentre il successivo ordine di servizio del dicembre dello stesso anno, pur disponendo erroneamente dell’installazione alcune attrezzatture, in realtà faceva riferimento alla necessità di rimozione di tali beni, al fine di evitare furti e danneggiamenti.
3.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 476 e 479 cod.pen., sul presupposto che gli atti falsi non dovevano essere qualificati quali atti pubblici fidefacenti, trattandosi, di mere certificazioni amministrative.
4. Nell’interesse di – coinvolta nella vicenda in qualità di direttrice dei lavori – sono stati formulati cinque motivi di ricorso.
4.1. I primi quattro motivi di ricorso – concernenti l’omessa rinnovazione dell’istruttoria e la configurabilità del reato di falso, con riguardo al profilo oggettivo e soggettivo, nonché alla natura fidefacente degli atti – sono sostanzialmente comuni rispetto ai ricorsi già in precedenza sintetizzati.
4.2. Con il quinto motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di valenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. La Corte di appello ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio considerando il riconoscimento delle generiche come prevalenti sule aggravanti. In tal modo, tuttavia, la Corte è incorsa in un palese errore percettivo, posto che in primo grado le generiche erano state considerate solo equivalenti alle aggravanti, tant’è che il motivo di appello verteva proprio sul riconoscimento del più favorevole trattamento derivante dal riconoscimento della prevalenza.
L’erronea interpretazione della decisione di primo grado e del motivo di appello si è, pertanto, tradotta in una omessa motivazione sulle ragioni dedotte dall’appellante.
4.3. Con il sesto motivo, si deduce il vizio di motivazione in merito al diniego della non menzione della condanna, pur ricorrendone tutti i presupposti.
5. Nell’interesse di – titolare dell’impresa esecutrice dei lavori – sono stati presentati due motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 516 cod.proc.pen. Sostiene la difesa che l’imputazione, cumulativamente formulata anche nei confronti di fa riferimento alla predisposizione di atti falsi “in violazione dei doveri della pubblica funzione ricoperta”. L’imputato era stato condannato a titolo di concorso nel reato pur non ricoprendo alcuna qualifica soggettiva pubblicistica, sicchè nei suoi confronti si sarebbe potuto ipotizzare la diversa ipotesi del concorso ex art. 117 cod.pen. e, quindi, per un fatto diverso rispetto a quello contestato.
5.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’apporto causale fornito dal concorrente esterno, individuato nella sottoscrizione “per accettazione” dell’atto falso.
Sostiene difesa condotta realizzata sarebbe necessariamente successiva rispetto alla predisposizione dell’atto falso e, quindi, non potrebbe in alcun moto integrare un apporto causale rilevante ai fini del concorso nel reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati.
2. Deve preliminarmente esaminarsi il motivo, formulato da tutti i ricorrenti tranne che da concernente l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del collegio giudicante in primo grado.
2.1. La Corte di appello, con l’ordinanza resa all’udienza del 4 febbraio 2025, ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta formulata dalle parti, non era necessaria una formale ordinanza per dichiarare l’utilizzabilità delle prove già svolte, né doveva disporsi la rinnovazione delle stesse.
A tale affermazione, i giudici di appello sono giunti richiamando il principio secondo cui l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. peno anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez.U, n. 41736 del 30/5/2019, Bajrami, Rv. 276754-02).
2.2. Si tratta di conclusione pienamente condivisibile che, per completezza, va integrata con l’ulteriore principio secondo cui, qualora nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali (Sez.U, n. 2 del 15/1/1999, Iannasso, Rv. 212395).
2.3. Sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, è agevole concludere nel senso che la disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. peno non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez.U, n. 41736 del 30/5/2019, Bajrami, in motivazione). Ne consegue che l’ammissione delle prove, come pure la rinnovazione dell’istruttoria, non deve essere necessariar,nente disposta da parte del giudice a seguito della mutata composizione, ove non sia stata formulata alcuna richiesta in tal senso dalle parti e non ne ravvisi d’ufficio la necessità.
2.4. Alla luce di tali considerazioni e tenendo conto che – come riconosciuto dagli stessi ricorrenti – in occasione del mutamento di composizione del collegio in primo grado non veniva avanzata alcuna espressa richiesta di rinnovazione probatoria, deve escludersi la nullità della sentenza derivante dalla diversità tra i giudici che hanno ammesso ed acquisito le prove testimoniali e coloro che hanno partecipato alla decisione.
3. Superata tale questione processuale, deve essere affrontato l’ulteriore motivo concernente la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta e, in particolare, la natura di atto pubblico fidefacente riconosciuta dai giudici di merito sia al certificato di ultimazione dei lavori, che al certificato di regolare esecuzione degli stessi. atti questione inseriscono nell’ambito della particolare documentazione e contabilità che disciplina gli appalti pubblici, dovendosi fornire alla stazione appaltante gli elementi necessari per valutare il corretto adempimento del contratto e, conseguentemente, procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto.
3.1. Occorre in primo luogo superare il dubbio, pur prospettato dai ricorrenti, circa la sussistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo al direttore dei lavori.
In base all’art. 147, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, applicabile ratione temporis) «L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali»; l’art. 148 stabilisce che «il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto».
Nell’ambito di tale attività di verifica circa l’operato dell’esecutore dei lavori, il direttore dei lavori è tenuto a svolgere «i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione» dei lavori (art. Il direttore dei lavori, inoltre, è tenuto all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, atto che deve essere confermato dal responsabile del procedimento (art. 237, DPR n.207 del 2010).
Infine, è dirimente il fatto che, con specifico riferimento agli atti contabili redatti dal direttore dei lavori, è lo stesso art. 180, DPR n.207 del 2010 a qualificarli espressamente quagli atti pubblici.
Orbene, sulla base di tale sintetica rassegna normativa appare indubbio che il direttore dei lavori riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in relazione all’espletamento della funzione certificativa attribuitagli nell’ambito della supervisione e contaoil)tà legata all’esecuzione degli appalti pubblici. In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte che, con riguardo al certificato di ultimazione dei lavori, ha ritenuto sia la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori, sia la sussistenza del reato di falso in atto pubblico (Sez.5, n.33056 del 21/5/2024, Gualandi, Rv. 286875; si veda anche Sez. 5, n. 14731 del 23/11/1999, Bonacci, Rv. 215197).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in relazione al certificato di regolare esecuzione dei lavori, trattandosi anche in tal caso di un atto che promana dal direttore dei lavori e, per di più, deve essere confermato dal responsabile unico del procedimento, soggetto quest’ultimo inquadrato funzionalmente nell’ambito dell’ente appaltatore.
3.2. Acclarata la natura di atto pubblico del certificato di ultimazione dei lavori e di quello di regolare esecuzione, si pone l’ulteriore quesito concernente la natura fidefacente di tali atti e, cioè, se gli stessi sono funzionalmente destinati a far prova del loro contenuto fino a querela di falso.
Gli atti pubblici idonei a far fede fino a querela di falso sono solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all’atto pubblica fede, ~UQSQ ID (;lI attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589) Anche la più recente giurisprudenza in materia ha confermato tale orientamento ribadendo che, in tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati ab initio alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 02; Sez.5, n.7840 del 25/1/2023, SCirto, Rv. 284225).
La giurisprudenza ha precisato che proprio tale potestà documentatrice, che conferisce all’atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale, presuppone il conferimento specifico e speciale al pubblico ufficiale di tale funzione che, tuttavia, le norme relative alla materia dei lavori pubblici sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori non riconoscono né agli stati di avanzamento, né ai libretti delle misurazioni e, in generale, alla contabilità/tanto è vero che i superiori gerarchici possono apportare correzioni alle eventuali inesattezze dei rilevatori e che, se l’appaltatore non ritiene corretto quanto appare dalla contabilità, è sufficiente che formuli riserve tempestive perché si proceda a nuovi accertamenti ed eventuali rettifiche (Sez. 5, n. 5260 del 19/05/1972, Lelli, Rv. 121713).
3.3. Applicando tali principi al caso di specie, deve pervenirsi all’esclusione del requisito della fede privilegiata sia per il certificato di ultimazione dei lavori che per quello di regolare esecuzione, posto che in entrambi i casi si tratta di atti ricognitivi, compiuti dal direttore dei lavori in funzione della definizione dei rapporti tra l’amministrazione e l’appaltatore.
Si tratta, tuttavia, di atti che per quanto provenienti da un pubblico ufficiale non fanno prova fino a querela di falso, tant’è che entrambe le parti possono ritenere di non condividerne l’esito. La funzione stessa degli atti che attengono alla verifica ed alla contabilità nell’ambito degli appalti pubblici è di per sé incompatibile con l’attribuzione della natura di atti dotati di fede privilegiata. Si è recentemente affermato che costituiscono atti pubblici, ma non hanno natura fidefacente gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni e la contabilità dei lavori pubblici, in quanto la disciplina di settore non attribuisce al soggetto incaricato della loro redazione il potere di attestare, fino a querela di falso, la verità dei fatti rilevati, essendo consentito ai _superiori gerarchici correggere le inesattezze dei rilevatori e contestare all’appaltatore le risultanze contabili mediante tempestive riserve, ai fini di nuovi accertamenti ed eventuali rettifiche (Sez.6, n. 17343 del 14/4/2026, Per quanto riguarda il certificato di ultimazione dei lavori, è utile osservare come si tratti di un atto redatto a seguito itlta comunicazione dell’esecutore e che l LtfL.. svolge essenzialmente la funzione di consentire l’avvio della fase di redazione del conto finale, al cui esito l’esecutore è chiamato ad accettare le verifiche compiute. L’atto pubblico in esame, quindi, non svolge una funzione probatoria fidefacente, ma piuttosto costituisce il presupposto affinchè prenda avvio il complesso iter che conduce alla contabilità finale dei lavori, al collaudo dell’opera ed alla definizione dei rapporti di dare ed avere tra stazione appaltante ed appaltatore.
Quanto detto consente di affermare che rientrano nella nozione di atti pubblici anche gli atti destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo e che non hanno una diretta efficacia probatoria, salvo restando che, in tal caso, tali atti dovranno essere ritenuti privi di efficacia probatoria privilegiata che, invece, può essere attribuita solo a quegli atti pubblici che siano per loro natura destinati a svolgere una funzione probatoria privilegiat?l anche nei confronti dei terzi. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al certificato di regolare esecuzione dei lavori: deve precisarsi che tale atto svolge la medesima funzione del certificato di collaudo (art. 237, cit.); a sua volta, il certificato di collaudo non attesta in maniera non più contestabile, se non a seguito di querela di falso, i dati rilevanti per l’esecuzione dell’opera, tant’è che il suo contenuto è suscettibile sia di rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione (art. 229, cit.), come pure può non essere accettato dall’esecutore, il che apre ad un’ulteriore fase in contraddittorio con il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento 3.4. In conclusione, quindi, deve affermarsi il principio per cui gli atti che si inseriscono nelle diverse fasi esecutive dei contratti pubblici ed afferenti alla contabilità, nonché alla verifica dell’ultimazione dei lavori ed alla loro regolare esecuzione, sono atti pubblici non di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto non destinati ab initio alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, bensì finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra la parte pubblica e quella privata del rapporto contrattuale e da questi liberamente contestabili, non occorrendo la proposizione della querela di falso.
4. Una volta esclusa la sussistenza dell’aggravante della natura fidefacente degli atti falsi, deve rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato per il quale gli imputati sono stati condannati.
Gli atti falsi, infatti, risultano formati in data 4/10/2015 (attestato di ultimazione dei lavori) e 22/12/2015 (verifica di regolare esecuzione); ne consegue che – pur computando il termine massimo di prescrizione ed i periodi di sospensione – alla data della presente decisione l’effetto estintivo risulta ampiamente verificatosi.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di tutti gli imputati, perché il fatto è estinto per prescrizione. Esclusa la circostanza aggravante di cui all’art,476, secondo comma, cod.pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 settembre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 492 c.p.p. – Dichiarazione di apertura del dibattimento
- Art. 493 c.p.p. – Richieste di prova
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova