Cass. pen. Sez. VI n. 37528/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37528/2026 (R.G. 18748/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: avverso la sentenza del 27/09/2024 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Siracusa ha assolto dal reato di cui all’art. 385 cod. peno in ragione del riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Catania, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. peno per avere il Tribunale riconosciuto la causa di non punibilità nonostante l’abitualità del delitto, documentata dalla circostanza che a carico dell’imputato risultavano otto condanne per evasione.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello è stata depositata il 13/12/2025, in modalità cartacea, presso la Cancelleria dell’ufficio impugnazioni della Corte di appello di Catania.
3. L’art. 582, comma 1, cod. proC. peno stabilisce che «salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo ll1-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
L’art. ll1-bis, comma 1, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».
L’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 demanda a un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, la formulazione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale. AI comma 3 tale disposizione stabilisce che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione», mentre il successivo comma 5 prevede che le disposizioni dell’art. ll1-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato emanato con decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2023, n. 217 che, all’art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità telematiche deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
L’art. 3 in esame è stato sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministro della giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206 e, in seguito, ulteriormente modificato con decreto del 30 dicembre 2025, n. 206 e, infine, con decreto 26 giugno 2026, n. Secondo le disposizioni dettate dall’art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 «a decorrere dallo gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo lll-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV – tra cui figurano quelli celebrati, come nel caso di specie, con rito abbreviato – il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3, Da ciò consegue che, a decorrere dalle date sopra indicate, la proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza di un Tribunale ordinario da parte del Procuratore generale è soggetta all’obbligo di deposito dell’impugnazione con modalità esclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, comma 1, lll-bis cod. proc. pen., salvo che non ricorrano ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate nelle modalità previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen., che, nel caso in esame, non risultano evidenziate.
4. Tale conclusione non è revocata in dubbio dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) che, all’art. 10 (Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello) ha previsto che «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depOSitar: l’atto di impugnazione nella cancell# della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
Questo correttivo è la conseguenza dell’avvenuta abrogazione dell’art. 583 cod. proc. peno ad opera dell’art. 1, comma 13, lett. b), legge n. 134 del 2021 (che consentiva la presentazione dell’atto di appello mediante spedizione): detta soppressione, come chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024, rischiava di “avere delle gravose e irragionevoli ricadute per l’ufficio del Procuratore generale presso la Corte d’appello” il quale non poteva avvalersi del deposito telematico a mezzo PEC ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150, siccome previsto per i soli difensori, e – diversamente dal Procuratore della Repubblica – neppure poteva “contare, per il deposito del documento analogico, sulla prossimità territoriale della cancelleria dell’ufficio giudiziario emesso provvedimento”, con la conseguenza che – fino al correttivo in esame – l’unica modalità possibile di deposito dell’atto di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello era “quella della consegna del plico contenente detto atto da parte di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.”.
Si è, così, consentito “sino alla scadenza dei termini previsti dall’art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 per l’operatività a regime del processo penale telematico, il deposito dell’atto di impugnazione da parte dell’ufficio del procuratore generale presso la Corte di appello nella cancelleria della medesima Corte, prevedendo espressamente che dell’avvenuto deposito dell’impugnazione sia dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, la cui cancelleria dovrà, senza ritardo, trasmettere alla corte di appello tanto il provvedimento impugnato quanto gli atti del procedimento.” (cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., parte IV, pago 46, come richiamata dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 15/2024 del 16 aprile 2024).
Si tratta, come è reso esplicito dalla stessa rubrica e dal tenore della norma, e confermato dalla ratio della disposizione, di disciplina transitoria la cui vigenza, temporanea, è stata espressamente ancorata all’adozione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del d.lgs. n. 150/2022, o “al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3” del medesimo art. 87 d.lgs. cit, Sul punto va rilevato che, in effetti, il regolamento tecnico di cui al richiamato art. 87, commi 1 e 3, era già stato emanato al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024 e, per tale ragione, l’art. 10 d.lgs. n. 31 riferisce la durata temporale della norma transitoria in commento (nonostante fosse stato già emanato il regolamento sul deposito telematico disposto dall’art. 87 d.lgs. n. 150) c /l «sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo», ovvero sino al termine individuato, in relazione alle diverse fasi e ai diversi uffici giudiziari, per l’operatività della regola del deposito esclusivamente telematico ex art. ll1-bis cod. proc. peno (non ancora spirato al momento dell’introd uzione della d isci pii na tra nsitoria).
La tecnica del rinvio, mobile, alle scansioni temporali dettate dal decreto ministeriale n. 217 del 2023 per la transizione al nuovo regime di deposito telematico implica, dunque, la sopravvenuta inefficacia della disciplina transitoria a decorrere dalla scadenza dei termini di cui all’art. 3 del menzionato regolamento, come sopra precisati.
5. Non rileva, infine, in senso contrario, la successiva previsione dell’art. 17-bis del d.1. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla I. 20 aprile 2026, n. 50, con la quale è stata disposta l’ultrattività delle disposizioni di cui all’art. 582 cod. proc. pen., nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, quanto agli appelli proposti dal Procuratore generale. Tale disposizione stabilisce che «fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall’articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all’atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150».
La disposizione si riferisce, dunque, esclusivamente all’atto di appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello e non è estensibile alla proposizione del ricorso per cassazione, che resta assoggettato alla disciplina ordinaria risultante dal combinato disposto degli artt. 582, comma 1, e ll1-bis cod. proc. pen.
L’inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di deposito dell’impugnazione di cui all’art. proc. peno rendono il ricorso inammissibile (art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.).
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 15/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 175-bis c.p.p. – Malfunzionamento dei sistemi informatici
- Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione